LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2020, n. 22

Misure finanziarie intersettoriali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 9
 (Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)
1. Per le finalità di cui all' articolo 20 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di San Pietro al Natisone per la realizzazione di un sistema di ombreggiamento per l'istituto comprensivo statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano di San Pietro al Natisone al fine di migliorare le condizioni ambientali degli spazi e l'efficienza energetica della struttura scolastica.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1, corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo dei costi e delle entrate complessive previste, è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
3. Per la finalità di cui al comma 1 è destinata per l'anno 2020 la spesa di 50.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 20.
4. Per le finalità di cui all' articolo 20 della legge regionale 26/2007 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Istituto per la cultura slovena/Inštitut za slovensko kulturo di Grimacco per l'implementazione e il coordinamento dell'offerta turistica nelle Valli del Natisone, del Torre, del Canal del Ferro e della Val Canale nell'ambito del progetto "Mi smo tu", a valenza triennale.
5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4, corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo dei costi e delle entrate complessive previste, è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applica l'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2015, n. 0246/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all' articolo 18, comma 12, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena)).
6. Per la finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 20.
7. Con successivo provvedimento amministrativo, ai sensi dell' articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ai fini dell'allocazione delle risorse di cui al comma 6 in coerenza con il cronoprogramma di spesa, verranno adottate le necessarie variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale.
8. Il finanziamento all'Università degli Studi di Udine di cui all' articolo 12, comma 1, lettera d), della legge regionale 12 maggio 2020, n. 6 (Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio), in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, può essere utilizzato anche per la realizzazione di materiale didattico per il Corso di perfezionamento "Valori identitari e imprenditorialità" attivato nell'ambito del progetto FIRB 2009-2013 "Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella seconda e terza generazione di emigrati friulani nel mondo: Lingua, lingue, identità. La lingua e la cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità nelle comunità emigrate".
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 12, comma 1, lettera d), della legge regionale 6/2020 , tenuto conto di quanto disposto dal comma 8, si provvede a valere sulle risorse della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
10. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in relazione ai finanziamenti di seguito elencati, le attività delle iniziative presentate e finanziate per l'anno 2020 possono essere ultimate entro il 31 dicembre 2021 e rendicontate entro il 28 febbraio 2022:
a) articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati);
11.
Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Legge regionale multisettoriale), le parole << di una prova di verifica di idoneità professionale >> sono sostituite dalle seguenti: << di una procedura selettiva >>.

12. Non trovano applicazione, per l'anno 2020, le disposizioni di cui all' articolo 31, comma 1 quater, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), anche in relazione alle difficoltà gestionali e amministrative degli enti locali conseguenti alla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19.
13. Al fine di diffondere e incrementare l'utilizzo della lingua slovena anche nell'ambito delle attività ludico ricreative indirizzate ai minori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 10.000 euro all'Associazione Svet Slovenskih Organizacij (SSO) per il sostegno dell'iniziativa Campionissimi 2020.
14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13, corredata di una relazione illustrativa del progetto e dei costi e delle entrate complessive, è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applica l'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 246/2015 .
15. Per la finalità di cui al comma 13 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 20.
16.
Il comma 34 dell'articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), è sostituito dal seguente:
<<34. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 le risorse di cui al comma 33 sono concesse ed erogate d'ufficio secondo il seguente riparto:
a) 3.133.618,05 euro a favore della Comunità di montagna della Carnia;
b) 1.082.922,27 euro a favore della Comunità di montagna Canal del Ferro e Valcanale;
c) 1.132.986,76 euro a favore della Comunità di montagna del Gemonese;
d) 2.793.253,50 euro a favore della Comunità di montagna Destra Tagliamento e Dolomiti Friulane;
e) 1.614.527,08 euro a favore della Comunità di montagna Natisone e Collio;
f) 790.064,63 euro a favore della Comunità Collinare del Friuli.>>.

17. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 9, comma 34, della legge regionale 24/2019 , come modificato dal comma 16, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
18. In conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19, le risorse assegnate per gli interventi di parte corrente previsti dalla Sezione III del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2020, approvato con deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2020, n. 1006, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), riguardanti l'acquisto di strumentazioni e dispositivi di protezione individuale (DPI) e di prodotti idonei alla sanificazione di locali, strumentazione e dispositivi di protezione riutilizzabili, possono essere rendicontante anche per spese di investimento.
19. In relazione alle risorse finanziarie regionali a favore degli enti locali, con riferimento alla quota garantita ai sensi dell' articolo 13 della legge regionale 18/2015 , come determinata dall' articolo 9, comma 3, lettera a), della legge regionale 24/2019 , è allegata la Tabella M avente natura ricognitiva, che evidenzia, per tipologia di intervento, le risorse iniziali, le intervenute variazioni normative, le conseguenti variazioni contabili e lo stanziamento corrente.
20. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella I.