LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2020, n. 22

Misure finanziarie intersettoriali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1. In deroga all' articolo 33, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le domande di concessione dei contributi di cui all' articolo 4, comma 32, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono restituite, dopo la fine del quinto esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, ai soggetti le cui richieste non possono essere soddisfatte.
2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
3.  
( ABROGATO )
(1)
4. Per le finalità di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, della legge regionale 14/2010 , come modificati dal comma 3, lettere a) e b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
5.
Alla lettera b) del comma 44 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), dopo le parole << l'utilizzo >> sono inserite le seguenti: << e la gestione >>.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, della progettazione, nonché della fornitura e posa in opera delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici di cui all' articolo 4, comma 44, lettera b), della legge regionale 24/2019 .
7. Per le finalità di cui all' articolo 4, comma 44, lettera b), della legge regionale 24/2019 , come modificato dal comma 5, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
8. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D cui al comma 10.
9.
Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le parole: << in materia di ambiente di concerto con l'Assessore regionale competente >> sono soppresse.

10. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella D.
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, commi 4 bis, 8 e 9, L.R. 14/2010.