LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2020, n. 22

Misure finanziarie intersettoriali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1. Al comma 18 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole: << nel 2020, >> sono soppresse;

b)
le parole << nel corso dell'anno medesimo >> sono sostituite dalle seguenti: << nel corso dell'anno 2020 >>;

c)
dopo le parole << sugli esercizi successivi al 2020. >> sono inserite le seguenti: << Le domande per l'erogazione degli incentivi devono pervenire alla Regione entro e non oltre il 31 marzo 2021. >>.

2.
Al comma 40 dell'articolo 3 della legge regionale 15/2020 dopo le parole << di commercializzazione di prodotti agricoli >> sono inserite le seguenti: << , imprese di trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli e imprese di gestione forestale e di trasformazione del legno >>.

3. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dell'articolo 57 le parole: << , con l'utilizzo delle maestranze dipendenti in amministrazione diretta, >> sono soppresse;

b)
al comma 1 dell'articolo 58 dopo le parole << articolo 57 >> sono inserite le seguenti: << , comma 1, >>;

c)
dopo il comma 1 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Gli interventi di cui all'articolo 57, comma 2, sono realizzati in amministrazione diretta con l'utilizzo delle maestranze dipendenti oppure attraverso affidamento a terzi, con ricorso alle procedure di cui all' articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).>>.

4. Per le finalità di cui all' articolo 58, comma 1 bis, della legge regionale 9/2007 , come aggiunto dal comma 3, lettera c), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le iniziative avviate o realizzate in via d'urgenza nel periodo di emergenza sanitaria dal Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l., di seguito AgrifoodFVG, in quanto:
a) soggetto di riferimento della Regione per sviluppare i Cluster dell'agroalimentare e della bioeconomia coordinando gli attori pubblici e privati ai sensi dell' articolo 15, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali);
b) soggetto preposto a supportare la Regione come ente coordinatore del progetto di tracciabilità e digitalizzazione dell'agroalimentare avviato dal Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione europea nell'ambito della Strategia di specializzazione intelligente (S3), conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, commi 35 e 36, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità).
6. Il sostegno di cui al comma 5 è diretto a:
a) implementare le iniziative a supporto del settore lattiero - caseario, in particolare attraverso lo sviluppo dell'Osservatorio del settore medesimo e l'attivazione delle sinergie utili a fronteggiare le repentine variazioni del consumo determinate dall'epidemia;
b) realizzare un innovativo sistema di tracciabilità per i prodotti agroalimentari che possa, anche attraverso il marchio collettivo "Io Sono FVG", informare e rassicurare, i consumatori rispetto all'origine e alle caratteristiche dei prodotti e delle aziende, promuovendo l'immagine del territorio e dell'intero sistema produttivo del Friuli Venezia Giulia, nonché la sua associabilità con le imprese e le produzioni che testimoniano il loro impegno per uno sviluppo sostenibile.
7. Considerate la valenza di carattere pubblico delle iniziative di cui al comma 6 e la ricaduta generale a vantaggio di tutte le imprese del settore e dei consumatori, la Regione è autorizzata altresì a collaborare con AgrifoodFVG nella realizzazione del sistema di tracciabilità, in particolare attraverso la partecipazione al Comitato di controllo del marchio. A tal fine, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza, il personale dell'Amministrazione regionale, delle Aziende Sanitarie e degli Enti regionali partecipano al Comitato di controllo, mettendo a disposizione le proprie specifiche competenze e i dati reperibili presso l'Ente di appartenenza, le relative articolazioni organizzative e territoriali e altri Enti.
8. La domanda per la concessione del sostegno di cui al comma 6 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredata della relazione illustrativa delle attività già svolte e di quelle programmate, del preventivo di spesa, della rendicontazione delle spese già sostenute e della dichiarazione di impegno, rilasciata ai sensi dell' articolo 1333 del codice civile , a non cedere o modificare il sistema di tracciabilità e il marchio nei relativi elementi essenziali senza il preventivo assenso dell'Assessore regionale.
9. Sono considerate rimborsabili e ammissibili esclusivamente le spese documentate, connesse con le finalità di cui al comma 6 e relative alle seguenti voci di costo: personale dipendente di AgrifoodFVG, acquisto, realizzazione e implementazione di software, di domini e di piattaforme, consulenze specialistiche, servizi per la predisposizione, la registrazione e la promozione del marchio.
10. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione delle spese ancora da sostenere e le modalità di erogazione. Se richiesto nella domanda di cui al comma 8, il sostegno relativo alle spese ancora da sostenere è erogato in via anticipata nella misura del 70 per cento dell'importo concesso, senza presentazione di fideiussione o polizza assicurativa.
11. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere l'impegno dichiarato ai sensi del comma 8 per i dieci anni successivi alla concessione del contributo; qualora l'obbligo non venga mantenuto, fatte salve le conseguenze a norma di legge, il contributo concesso è rideterminato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 49, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
12. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 25.
13. I finanziamenti di cui all' articolo 5, comma 1, lettera h), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), possono essere concessi anche ai Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia per l'anticipazione della liquidità aziendale necessaria allo svolgimento della loro attività istituzionale.
14. I finanziamenti di cui al comma 13 sono concessi per un importo massimo di 2 milioni di euro secondo i criteri e le modalità, per quanto compatibili, adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 12, comma 6, lettera a), della legge regionale 1 aprile 2020 n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare), per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
15. Il termine di presentazione dei Piani generali di bonifica ai sensi dell' articolo 5, comma 4, della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d’acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), è determinato al 31 dicembre 2023.
16. La Regione è autorizzata a finanziare il Consorzio Acquedotto Friuli Centrale (CAFC S.p.a.), in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile conseguenti alla Tempesta Vaia, per integrare il progetto originario di ricostruzione delle opere di presa in Comune di Ravascletto con le opere di ripristino, rettifica e adeguamento funzionale della viabilità forestale di accesso alle opere di presa De Gleria e al compendio agrosilvopastorale di proprietà regionale Riu Mal, al fine di ottimizzare i lavori di rifacimento della viabilità di accesso all'acquedotto insistente sulla proprietà regionale, rendendo la viabilità più sicura, assicurando la riduzione dei futuri oneri manutentivi e incrementando l'efficienza del sistema di conduzione delle acque.
17. Per le finalità di cui al comma 16, il CAFC presenta domanda alla Direzione centrale competente in materia di foreste entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata della relazione tecnica illustrativa e del preventivo di spesa riferito ai costi aggiuntivi rispetto il progetto originario già finanziato.
18. Il finanziamento è concesso e integralmente erogato in via anticipata. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di rendicontazione, in conformità a quanto previsto dall' articolo 42 della legge regionale 7/2000 .
19. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 25.
20.
Dopo la lettera j) del comma 2 dell'articolo 60 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), è aggiunta la seguente:
<<j bis) il direttore dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) o suo delegato, previa intesa con il Ministero competente.>>.

21. In via di prima applicazione della disposizione dell' articolo 60, comma 2, lettera j bis), della legge regionale 28/2017 , come aggiunta dal comma 20, la Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura è integrata con il componente di cui all' articolo 60, comma 2, lettera j bis), della legge regionale 28/2017 . Il nuovo componente dura in carica fino alla scadenza della Commissione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
22. Al fine di favorire la mobilità sostenibile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo concesso al Comune di Tramonti di Sotto per l'automazione dell'impianto di distribuzione del carburante con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna del 30 maggio 2018, n. 407, per realizzare un'infrastruttura di ricarica di veicoli alimentati a energia elettrica a uso pubblico.
23. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Tramonti di Sotto presenta alla Direzione centrale competente in materia di montagna la domanda per la devoluzione di cui al comma 22, corredata di relazione tecnica, preventivo di spesa e cronoprogramma degli interventi da realizzare. Con il decreto di devoluzione del finanziamento, sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
24. Per il periodo di vigenza delle restrizioni imposte dalle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i parametri tempo lavoro di cui all'articolo 23, comma 2, lettere d) ed e), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011, n. 0234/Pres. (Regolamento, recante i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di agriturismo, in esecuzione dell' articolo 5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo)), sono applicati nella misura del 75 per cento, il limite di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento è ampliato nella misura del 25 per cento e sono elevati, nella misura del 25 per cento, i limiti indicati dall'articolo 9, comma 2, lettere e) e g), del regolamento medesimo relativamente ai periodi di apertura disposti dall'autorizzazione comunale o dalla SCIA di cui all' articolo 9 della legge regionale 25/1996 .
25. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella C.
Note:
1Comma 7 sostituito da art. 13, comma 5, L. R. 6/2021
2Parole sostituite al comma 15 da art. 3, comma 10, L. R. 15/2022
3Parole sostituite al comma 13 da art. 3, comma 14, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
4Comma 14 sostituito da art. 3, comma 14, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.