LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2020, n. 22

Misure finanziarie intersettoriali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 2
 (Attività produttive)
1.
Al comma 1 dell'articolo 6 bis della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), le parole: << nella misura di 10.000 euro, a favore del Consorzio di Bonifica della Pianura Friulana, per la stabilizzazione mediante trasformazione di un contratto di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato del personale già assunto ai sensi del predetto articolo 2, comma 7, della legge regionale 14/2016 e >> sono soppresse.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) le risorse finanziarie disponibili nell'esercizio 2020 per le finalità di cui all' articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), per lo scorrimento della graduatoria delle domande presentate nel 2019 per le medesime finalità.
3. Per le finalità di cui al comma 2 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
4. Il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) è autorizzato a impiegare le risorse assegnate dall'Amministrazione regionale negli esercizi 2017 e 2018 per la concessione dei contributi alle imprese turistiche ai sensi degli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), e dell' articolo 59 della legge regionale 21/2016 , e rimaste inutilizzate, nonché le economie derivanti da rinunce e minori rendicontazioni, per lo scorrimento della graduatoria delle domande presentate nel 2019 per le medesime finalità.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore di PromoTurismoFVG i contributi concessi, ai sensi dell' articolo 26, comma 2, della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), con il decreto n. 4858/PROTUR del 17/12/2018 del Direttore del Servizio turismo della Direzione centrale attività produttive e con il decreto n. 3414/PROTUR del 28/11/2019 del Vicedirettore centrale della Direzione centrale attività produttive, per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2019, a parziale copertura delle analoghe spese sostenute e da sostenersi negli anni 2020 e 2021.
6. I finanziamenti di cui al comma 5 sono confermati a seguito della presentazione della domanda da parte di PromoTurismoFVG al Servizio turismo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. I termini di ammissione delle spese e di rendicontazione scaduti o in scadenza a partire dall'1 luglio 2020 relativi ai procedimenti contributivi di cui all' articolo 42, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) e di cui agli articoli 17, 20, 24 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), delegati alle Camere di commercio, sono prorogati al 30 novembre 2020. Tali termini possono essere ulteriormente prorogati, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario.
8. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione dei Comuni nelle attività di valorizzazione della vocazione turistica di Aquileia e dei siti archeologici contigui, sono fatte salve le domande presentate oltre il termine di cui all' articolo 2, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), ed entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Per le finalità di cui al comma 8 si provvede a valere sugli stanziamenti della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
10. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge la disciplina dettata dall' articolo 10, comma 9 quater, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), si applica anche alle procedure già in corso per l'annullamento dei crediti derivanti dai finanziamenti agevolati attivati a valere sui fondi di rotazione di cui all' articolo 2 della legge regionale 2/2012 , nonché alle procedure, anche già in corso, per l'annullamento dei crediti derivanti dai finanziamenti agevolati attivati a valere sui fondi di rotazione di cui all' articolo 2, comma 11, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013).
11. Le risorse d'importo complessivo pari a 4 milioni di euro assegnate dall'Amministrazione regionale ai Confidi ai sensi dell' articolo 4, comma 2, della legge regionale 3/2020 , possono essere utilizzate per la concessione di contribuzioni dirette all'ulteriore abbattimento fino all'80 per cento dell'importo delle commissioni delle garanzie rilasciate a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, aventi sede legale o operativa nel territorio regionale, prestate a valere su fondi propri dei Confidi o su fondi assegnati ai sensi della normativa regionale in materia di consorzi di garanzia fidi.
12.
Al comma 3 bis dell'articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), dopo le parole << (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), >> sono inserite le seguenti: << e di cui all' articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), >>.

13. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 500 euro nell'ambito dei procedimenti in corso non ancora conclusi ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2017, n. 090/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell' articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche di cui all' articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale)), nonché dei procedimenti di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 086/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell' articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo")), può avvenire anche con carta di credito collegata a un conto bancario o postale intestato all'impresa.
14. La Regione è autorizzata a concedere, per il tramite di PromoTurismoFVG, i contributi di cui all' articolo 63 della legge regionale 21/2016 , per eventi congressuali realizzati negli anni 2020 e 2021, in deroga alla realizzazione della previsione della presenza di almeno duecento congressisti e il pernottamento in strutture ricettive della regione per almeno due notti consecutive, resa impossibile dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica adottate nel periodo di riferimento.
15. Per le finalità di cui al comma 14 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
16. I termini di utilizzo, di ammissione delle spese e di rendicontazione degli incentivi delegati al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) ai sensi dell' articolo 72 bis, comma 3, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), già prorogati ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), sono ulteriormente prorogati al 28 febbraio 2021.
17.
Al comma 1 dell'articolo 5 bis della legge regionale 3/2020 le parole << trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2020 >> sono sostituite dalle seguenti: << il 20 novembre 2020 >>.

18.
Dopo l' articolo 5 della legge regionale 3/2020 , è inserito il seguente:
<<Art. 5.1
 (Ulteriori misure a sostegno dei soggetti danneggiati da COVID-19)
1. L'Amministrazione regionale, visto il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, previo parere della competente Commissione consiliare, a concedere incentivi a favore dei soggetti che, in conseguenza dei provvedimenti nazionali di restrizione o chiusura delle attività dell'ultimo trimestre dell'anno 2020, hanno subito la chiusura o una significativa contrazione dell'attività.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi ed erogati con le modalità di cui all'articolo 5, commi 1 bis e 1 ter.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, in particolare, sono determinati i beneficiari, i criteri, le tipologie di incentivo e le risorse da assegnare in relazione alle deleghe di cui all'articolo 5, comma 1 ter.>>.

19. Per le finalità di cui all' articolo 5.1, comma 1, della legge regionale 3/2020 , come inserito dal comma 18, è destinata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 24.
20. I Consorzi di sviluppo economico locale interessati da procedure di fusione ai sensi dell'articolo 2501 e seguenti del codice civile , presentano un unico piano economico - finanziario e piano industriale triennale, entro centoventi giorni dall'approvazione dello statuto da parte dell'Assemblea consortile del costituendo Consorzio.
21. Al fine di consentirne lo scorrimento, viene mantenuta anche per l'esercizio 2020 la validità delle graduatorie degli interventi ammissibili a contributo, approvate sulla base del decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 055/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile), di cui al bando 2019, relative ai territori provinciali di Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia.
22. Per le finalità di cui al comma 21 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con risorse pari a 500.000 euro a valere sull'esercizio 2020, i soggetti inseriti nelle graduatorie di cui al comma 21, mediante scorrimento delle graduatorie medesime. Il predetto importo è ripartito con deliberazione della Giunta regionale tra i territori provinciali di cui al comma 21 in proporzione all'ammontare assegnato ai progetti inseriti nelle graduatorie provinciali non finanziati per carenza di risorse.
23. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 24.
24. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella B.
Note:
1Parole aggiunte al comma 13 da art. 37, comma 1, L. R. 6/2021
2Parole sostituite al comma 14 da art. 2, comma 19, L. R. 13/2021