LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2020, n. 22

Misure finanziarie intersettoriali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 13
 (Copertura finanziaria e allegati contabili di cui al decreto legislativo 118/2011)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da A a L trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da A a L, dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1 e dall'avanzo iscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 1.
2.
Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), le parole << comma 2 >> sono sostituite dalle seguenti: << comma 2, Tabella A2 e comma 3, Tabella A3 e dall'avanzo iscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 1 >>.

3. Il prospetto "Aggiornamento della quota consolidata del margine corrente" previsto nella nota integrativa allegata alla legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), è aggiornato in coerenza con quanto riportato nell'allegato "O"; il prospetto "Bilancio di previsione - Equilibri di bilancio" previsto nella nota integrativa allegata alla legge regionale 15/2020 è aggiornato in coerenza con quanto riportato nell'allegato P "Bilancio di previsione - Equilibri di bilancio"; il prospetto esplicativo degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso a debito, previsto nella nota integrativa allegata alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021), è aggiornato in coerenza alle variazioni intervenute, come previsto nell'allegata Tabella O.
4. Ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
5. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3 e dell'articolo 51, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c) e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).