LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2020, n. 21

Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/11/2020
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
210.06 - Economia montana
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Capo III
 Disciplina delle concessioni
Art. 20
 (Provvedimento di concessione)
1. Entro novanta giorni dall'aggiudicazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche emette il provvedimento di concessione di grande derivazione d'acqua.
2. Entro dieci giorni dall'emissione del provvedimento di concessione di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche lo trasmette all'aggiudicatario e alle amministrazioni coinvolte nel procedimento unico unitamente allo schema del disciplinare.
3. L'aggiudicatario, prima della sottoscrizione del disciplinare, su richiesta della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche:
a) corrisponde il canone di cui all'articolo 21 stabilito in sede di aggiudicazione;
b) presta le garanzie finanziarie di cui all'articolo 22.
4. Il provvedimento di concessione di cui al comma 1 assume efficacia dalla data di ricezione da parte della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche del disciplinare sottoscritto per accettazione dal concessionario entro il termine fissato nel provvedimento stesso; decorso inutilmente tale termine è dichiarata la decadenza dalla concessione.
5. Il provvedimento di concessione di cui al comma 1 è pubblicato a cura della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione e i relativi dati sono inseriti nel Catasto regionale delle utilizzazioni d’acqua di cui all’articolo 35 della legge regionale 11/2015.
Note:
1Parole aggiunte al comma 5 da art. 153, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 21
 (Canone di concessione)
1. A decorrere dal 2021, ai sensi dell’ articolo 12, comma 1 quinquies, del decreto legislativo 79/1999 , i concessionari di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico corrispondono alla Regione un canone annuale, versato in due rate semestrali, costituito da una componente fissa, rapportata alla potenza nominale media di concessione, e da una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati sulla base del rapporto tra la produzione dell’impianto al netto dell’energia fornita a titolo gratuito e il prezzo zonale dell’energia elettrica. I dati relativi all’energia elettrica immessa in rete per ciascun impianto idroelettrico su base annua sono trasmessi dal gestore della Rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN), alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, con modalità telematica indicata dalla Regione. Il canone di concessione comprende il canone dovuto dal concessionario ai sensi della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), per l’utilizzo delle opere di cui all’ articolo 25, primo comma, del regio decreto 1775/1933 .
2. Con regolamento regionale da emanarsi, previa acquisizione dei pareri del Ministero dello sviluppo economico e della competente Commissione consiliare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle indicazioni dell’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente (ARERA), sono determinati:
a) l'importo unitario della componente fissa che non può essere inferiore a 30 euro, la percentuale della componente variabile, le modalità di quantificazione dei ricavi normalizzati, le modalità di aggiornamento, di versamento, di introito, di controllo e di riscossione dei canoni;
b) i criteri di riparto della quota pari al 100 per cento dei canoni di cui al comma 1, introitati nell'anno precedente, spettante ai Comuni e alle Comunità di montagna i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico.
b bis) i criteri di riparto dei canoni di cui al comma 1 relativi alle concessioni di derivazione d'acqua interregionali di cui all'articolo 4;
b ter) la quota dei canoni di cui al comma 1 da destinare ai sensi dell' articolo 119, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006 , al finanziamento delle misure previste dal piano di gestione di cui all' articolo 117 del medesimo decreto legislativo 152/2006 .
3. La componente fissa del canone di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in ragione delle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 154, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
2Parole sostituite al comma 2 da art. 154, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
3Lettera b bis) del comma 2 aggiunta da art. 154, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
4Lettera b ter) del comma 2 aggiunta da art. 154, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
5Parole aggiunte al comma 1 da art. 92, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 22
 (Garanzie finanziarie)
1. Il soggetto aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera b), effettua il deposito cauzionale o presta la garanzia mediante polizza assicurativa o mediante fidejussione bancaria, di importo almeno pari a cinque volte l'ammontare del canone di cui all'articolo 21, a garanzia del rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico e dal relativo disciplinare, compresi gli interventi di messa in sicurezza e di ripristino dello stato dei luoghi conseguenti all'eventuale rimozione delle opere.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono prestate a favore della Regione con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), e secondo la disciplina stabilita dall'articolo 93, commi 3 e 4, del decreto legislativo 50/2016 .
3. È fatto obbligo al soggetto concessionario di adeguare la garanzia ogni due anni, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT, inviandone contestualmente copia alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
4. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata alla scadenza della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico. Nel caso in cui sia prevista l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza e di ripristino dello stato dei luoghi, conseguenti all'eventuale rimozione delle opere, la garanzia è svincolata a seguito della verifica da parte della struttura regionale competente in materia di gestione di risorse idriche dell'attuazione di tali interventi.