LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2020, n. 21

Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/11/2020
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
210.06 - Economia montana
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 3
 (Rapporto di fine concessione)
1. Il concessionario di una grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, tre anni prima della scadenza della concessione, è tenuto a presentare alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche un rapporto di fine concessione relativo alle opere, ai beni e ai rapporti giuridici afferenti l'esercizio della concessione.
2. Nei casi di decadenza o di revoca della concessione o di rinuncia alla concessione il concessionario uscente presenta il rapporto di fine concessione di cui al comma 1 entro il termine fissato dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
3. Il rapporto di fine concessione contiene:
a) l'inventario delle opere di cui all' articolo 25, primo comma, del regio decreto 1775/1933 ;
b) l'inventario dei beni di cui all' articolo 25, secondo comma, del regio decreto 1775/1933 , e di cui all'articolo 12, commi 1 e 1 ter, lettera n), del decreto legislativo 79/1999 ;
c) una relazione analitica, sottoscritta da uno o più tecnici abilitati in base alle competenze necessarie; la relazione contiene la descrizione della funzionalità, dello stato di fatto, delle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali, nonché dello stato di efficienza e di funzionamento delle opere e dei beni di cui alle lettere a) e b); la relazione contiene, altresì, informazioni in merito allo stato di interrimento degli invasi e delle opere a servizio della derivazione, corredate di idonei rilievi, nonché il programma per il mantenimento e per il recupero del volume utile dell'invaso e per la conservazione della funzionalità degli organi di manovra e scarico, fino alla scadenza della concessione;
d) lo stato di consistenza attuale delle opere e dei beni di cui alle lettere a) e b), sottoscritto da uno o più tecnici abilitati in base alle competenze necessarie; lo stato di consistenza è costituito da: disegni, tavole, relazioni tecniche illustrative, schemi impiantistici ed elaborati tecnici, riferimenti e descrizione di archivi tecnici e amministrativi presso il concessionario; lo stato di consistenza è corredato dell'elenco dei dati identificativi catastali delle opere, dei beni e degli impianti e dei relativi manuali di uso e manutenzione, nonché dei documenti progettuali delle opere e dei beni esistenti che, qualora non disponibili, sono sostituiti da idonea documentazione sottoscritta da uno o più tecnici abilitati a seconda delle competenze necessarie, attestante le caratteristiche strutturali e progettuali di tali opere e beni;
e) l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti negli ultimi venti anni e da eseguire fino alla scadenza della concessione; l'elenco contiene una distinta rendicontazione analitica dei costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui all' articolo 26 del regio decreto 1775/1933 e indica i provvedimenti di autorizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria rilasciati dall'autorità competente;
f) l'elenco delle eventuali obbligazioni giuridiche a favore di terzi, nonché i pesi e i gravami che interessano le opere e i beni di cui alle lettere a) e b);
g) i dati disponibili della produzione oraria elettrica immessa in rete negli ultimi quindici anni e i dati orari dei consumi di energia utilizzata per il pompaggio a monte relativi agli impianti con accumulo dotati di stazioni di pompaggio;
h) i servizi obbligatori determinati dal gestore della rete elettrica nazionale, nonché le eventuali prescrizioni sulla gestione della risorsa idrica e sulla produzione di energia;
i) gli elementi desumibili dagli atti contabili del concessionario uscente che consentano, per le finalità di cui all' articolo 12, comma 1 ter, lettera n), del decreto legislativo 79/1999 , di determinare il prezzo dei beni di cui alla lettera b); nel caso in cui tali elementi non siano reperibili dagli atti contabili, il concessionario uscente è tenuto a presentare una perizia asseverata recante la ricostruzione del valore residuo dei beni.
4. Il rapporto di fine concessione è redatto su supporto informatico e i contenuti sono organizzati secondo ordinate logiche di catalogazione in modo da facilitare la reperibilità dei dati e il contradditorio di cui al comma 8.
5. Qualora il rapporto di fine concessione necessiti di integrazioni o di rettifiche dei dati inseriti, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche assegna al concessionario un termine perentorio per provvedere.
6. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche può acquisire informazioni e dati anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi e tramite incarico a soggetti terzi, con costi a carico del concessionario.
7. I concessionari uscenti hanno l'obbligo di consentire l'accesso alle opere e ai fabbricati, oggetto della concessione, nonché di rendere disponibili le informazioni al personale della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
8. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche effettua la verifica del contenuto del rapporto di fine concessione, anche in contraddittorio con il concessionario uscente, al fine di procedere all'inventario delle opere e dei beni e di predisporre gli atti necessari all'acquisizione in proprietà da parte della Regione delle opere di cui all' articolo 25, primo comma, del regio decreto 1775/1933 , nonché dei beni di cui all' articolo 25, secondo comma, del regio decreto 1775/1933 .
9. Il rapporto di fine concessione di cui al comma 1, nonché la documentazione tecnica afferente alla ricognizione dei beni e delle opere, sono resi pubblici e disponibili nell'ambito della procedura di assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, fatta salva la facoltà del concessionario, ai sensi dell' articolo 99 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ), di presentare alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, una richiesta motivata di non rendere pubblica una parte di tali documenti per ragioni di segreto industriale. La struttura regionale competente accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni.