LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2020, n. 21

Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/11/2020
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
210.06 - Economia montana
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 2
 (Regime delle opere e dei beni)
1. Nei casi di scadenza della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico o di decadenza o di revoca della concessione o di rinuncia alla concessione, il concessionario consegna le opere di cui all' articolo 25, primo comma, del regio decreto 1775/1933 , in stato di regolare funzionamento, alla Regione che ne acquisisce la proprietà senza la corresponsione di alcun compenso al concessionario uscente.
2. Le opere di cui al comma 1 entrano a far parte del demanio idrico della Regione e sono destinate a essere utilizzate ai fini della concessione di una derivazione d'acqua in base alle determinazioni assunte con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5.
3. Gli investimenti effettuati sulle opere di cui al comma 1 dal concessionario uscente con oneri a proprio carico, in base alle disposizioni del provvedimento di concessione o di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità concedente, sono indennizzati dal concessionario subentrante per un importo pari al valore dell'investimento non ammortizzato, fermo restando quanto previsto dall' articolo 26 del regio decreto 1775/1933 .
4. Nei casi di cui al comma 1 la Regione, in base alle determinazioni assunte con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, può acquisire in proprietà i beni di cui all' articolo 25, secondo comma, del regio decreto 1775/1933 , ritenuti funzionali rispetto alle opere di cui al comma 1, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo determinato ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 1 ter, lettera n), del decreto legislativo 79/1999 .
5. Nel caso in cui i beni di cui al comma 4 non vengano acquisiti in proprietà dalla Regione trova applicazione l' articolo 12, comma 1 ter, lettera n), del decreto legislativo 79/1999 .
6. Al fine di garantire la continuità della produzione elettrica, nonché il regolare stato di funzionamento, la normale conduzione e l'esercizio delle opere di cui all' articolo 25, primo comma, del regio decreto 1775/1933 , e dei beni di cui all' articolo 25, secondo comma, del regio decreto 1775/1933 , acquisiti in proprietà dalla Regione, tali opere e beni restano nel possesso e in custodia del concessionario uscente fino al subentro del nuovo titolare della concessione. L'eventuale necessità di sottoporre le opere e i beni a interventi di manutenzione è previamente autorizzata dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.