LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2020, n. 21

Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/11/2020
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
210.06 - Economia montana
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 15
 (Miglioramento e risanamento ambientale)
1. In base a quanto stabilito dal Piano regionale di tutela delle acque e dal Piano paesaggistico regionale, gli obiettivi minimi da conseguire mediante la realizzazione di interventi di conservazione, di miglioramento e di risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e alla mitigazione degli impatti sull'ambiente, ai sensi dell' articolo 12, comma 1 ter, lettera i), del decreto legislativo 79/1999 , sono riferiti in particolare ai seguenti aspetti:
a) la continuità fluviale;
b) le modalità di rilascio delle portate nei corpi idrici a valle delle opere di captazione e derivazione d'acqua, in relazione agli effetti sulle biocenosi fluviali di valle, ferma restando l'applicazione del deflusso ecologico, come stabilito dalla disciplina di settore;
c) la mitigazione delle alterazioni idromorfologiche e fisiche degli alvei, delle sponde e delle zone ripariali, comprese le modifiche delle dinamiche di sedimentazione e di erosione dei corsi d'acqua a monte e a valle delle opere di derivazione;
d) la tutela dell'ecosistema, della natura e della biodiversità, con particolare riferimento alla fauna ittica e agli ambienti acquatici;
e) la ricostituzione del trasporto solido a valle delle opere di sbarramento.