LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2020, n. 21

Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/11/2020
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
210.06 - Economia montana
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Capo II
 Procedura di assegnazione delle concessioni
Art. 9
 (Procedura di assegnazione)
1. La procedura di assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, a esclusione del caso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), si articola nelle seguenti fasi:
a) indizione della procedura di assegnazione ai sensi dell'articolo 10;
b) pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 11;
c) presentazione delle istanze di concessione, della documentazione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria prescritta;
d) valutazione di ammissibilità delle istanze di concessione di cui alla lettera c);
e) valutazione dei requisiti di ammissione dei soggetti istanti di cui all'articolo 19;
f) procedimento unico di selezione dei progetti nell'ambito del quale, ai sensi dell' articolo 12, comma 1 ter, lettera m), del decreto legislativo 79/1999 , hanno luogo:
1) l'acquisizione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza, dell'autorizzazione paesaggistica, nonché l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa statale, regionale o locale; tale fase si svolge nell'ambito della conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
2) l'eventuale partecipazione alla valutazione dei progetti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell' articolo 12, comma 1 ter, lettera m), del decreto legislativo 79/1999 ;
3) l'adeguamento dei progetti alle prescrizioni adottate in esito alla fase di cui al numero 1);
4) la presentazione dell'offerta economica;
5) la valutazione delle istanze e dei progetti secondo i criteri stabiliti dal bando di gara in base all'articolo 12;
6) l'aggiudicazione e l'assegnazione della concessione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
g) emissione del provvedimento di concessione e sottoscrizione del relativo disciplinare di cui all'articolo 20.
2.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 147, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 10
 (Indizione della procedura di assegnazione)
1. Almeno due anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d’acqua a uso idroelettrico, ovvero in caso di nuova concessione, nonché nei casi di decadenza o di revoca della concessione o di rinuncia alla concessione, con deliberazione della Giunta regionale è indetta la procedura di assegnazione della concessione.
2. La procedura di assegnazione può essere indetta per una singola concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico o per più concessioni insistenti su un medesimo bacino idrografico o su bacini idrografici interconnessi nei casi in cui ne sia stata valutata la convenienza per gli aspetti socio-economici, di tutela dell'ambiente e di valorizzazione del territorio.
3. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 stabilisce per ciascuna concessione:
a) l'oggetto della procedura di assegnazione;
b) le modalità di assegnazione di cui all'articolo 6;
c) nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), la forma societaria, la quota di capitale sociale da riservare al socio privato selezionato, la quota di partecipazione della Regione al capitale sociale non inferiore al 51 per cento, gli altri soggetti pubblici che partecipano alla società, lo schema dello statuto e dei patti parasociali, in ordine alla società a capitale misto pubblico privato;
d) gli elementi essenziali del bando di gara di cui all'articolo 11;
e) i criteri di valutazione di cui all'articolo 12;
f) le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti che possono beneficiare dell'energia gratuita fornita dal concessionario ai sensi dell'articolo 18, nonché i relativi criteri di riparto, sentiti i Comuni e le Comunità di montagna i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico, o, in alternativa, la monetizzazione, anche integrale, dell'energia fornita gratuitamente, previo parere della competente Commissione consiliare;
g) i requisiti di ammissione di cui all'articolo 19;
h) l'importo del canone di concessione di cui all'articolo 21.
4. I concessionari uscenti, nei due anni precedenti la scadenza della concessione e fino alla conclusione della procedura per l'assegnazione della concessione stessa, non possono presentare istanze volte a ottenere una variante ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 148, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 11
 (Bando di gara)
1. Il bando di gara per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico contiene:
a) la descrizione dello stato di consistenza delle opere e dei beni di cui all'articolo 2;
b) l'indennizzo, posto a carico del concessionario subentrante, ai sensi dell'articolo 2, comma 3;
c) il prezzo dei beni di cui all'articolo 2, comma 4;
d) le modalità e gli obblighi per l'utilizzo delle opere di cui all' articolo 25, primo comma, del regio decreto 1775/1933 ;
e) il canone di concessione annuo di cui all'articolo 21;
f) le attività e i servizi funzionali all'esercizio, alla manutenzione e alla custodia delle opere e dei beni;
g) gli interventi da eseguire per lo sviluppo delle opere e dei beni;
h) la modalità di assegnazione della concessione di cui all'articolo 6;
i) la durata della concessione ai sensi dell'articolo 8;
j) l'indicazione della singola concessione o dell'accorpamento di più concessioni, oggetto della procedura di assegnazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 2;
k) le modalità e i termini per la presentazione dell’istanza di ammissione alla gara e della relativa documentazione tecnica progettuale, nonché per la presentazione dell’offerta economica; l’istanza di ammissione contiene gli elementi essenziali di cui all’articolo 3, comma 3;
l) le modalità di svolgimento della procedura di assegnazione di cui all'articolo 9;
m) i criteri di valutazione di cui all'articolo 12 specificando gli obiettivi minimi, le classi di punteggio e il loro valore ponderale;
n) gli obblighi e le limitazioni gestionali di cui all'articolo 13;
o) i miglioramenti energetici di cui all'articolo 14;
p) il miglioramento e il risanamento ambientale di cui all'articolo 15;
q) le misure di compensazione di cui all'articolo 16;
r) le clausole sociali di cui all'articolo 17;
s) l'ammontare di energia elettrica, espressa in kWh per anno, che deve essere fornita gratuitamente alla Regione o la sua monetizzazione, ai sensi dell'articolo 18;
t) i requisiti di capacità organizzativa, tecnica, patrimoniale, finanziaria degli operatori economici ai sensi dell'articolo 19, con particolare riferimento alla soglia, espressa in MW, della potenza nominale media annua nel rispetto di quanto disposto dall' articolo 83 del decreto legislativo 50/2016 ;
u) le garanzie finanziarie da presentare a corredo dell'offerta di cui all'articolo 22.
2. Il bando di gara è pubblicato a cura della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche in conformità all' articolo 72 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
Note:
1Parole aggiunte alla lettera k) del comma 1 da art. 149, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
2Parole sostituite al comma 2 da art. 149, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
3Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 90, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 12
 (Criteri di valutazione)
1. I criteri di valutazione dei progetti presentati ai fini dell'assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico sono i seguenti:
a) l’entità dell’offerta economica relativa all’incremento del canone di cui all’articolo 21, posto a base di gara, con riferimento sia alla parte variabile sia a quella fissa;
b) gli interventi e gli investimenti di cui all'articolo 14 per l'efficientamento della capacità produttiva degli impianti, finalizzati all'aumento dell'energia prodotta o della potenza degli impianti o all'aumento del grado tecnologico e di automazione dell'impianto idroelettrico, che conseguano un incremento dei valori previsti dal bando di gara;
c) gli interventi di miglioramento e di risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza di cui all'articolo 15, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e del territorio e alla mitigazione degli impatti, che prevedano di incrementare i livelli di tutela previsti dal bando di gara;
d) le misure di compensazione territoriale e ambientale di cui all'articolo 16;
e) le modalità di uso plurimo sostenibile delle acque;
f) l'attività di gestione dell'invaso con particolare riferimento ai seguenti elementi:
1) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione e al recupero del volume utile dell'invaso, nonché a garantire in ogni tempo la funzionalità degli organi di scarico e presa per la sicurezza dello sbarramento e dei territori posti a valle;
2) individuazione e sviluppo delle modalità operative idonee a minimizzare gli impatti sull'ecosistema e sull'assetto morfologico e fisico del corso d'acqua;
3) possibilità di ricostruire il trasporto solido a valle degli sbarramenti anche attraverso l'approfondimento delle dinamiche naturali dei corsi d'acqua e dei bacini idrografici interessati dalle derivazioni;
g) la disponibilità di risorse umane adeguate, organizzative e tecnologiche, idonee a garantire la continuità gestionale e la sicurezza del territorio e degli impianti, l'uso sostenibile dell'acqua e l'adempimento degli obblighi posti a carico del concessionario;
h) l'incremento dei livelli occupazionali e del trattamento economico del personale, nonché l'adozione di misure di sicurezza dei lavoratori ulteriori rispetto a quelle previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
i) gli standard per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, assicurati dal possesso delle certificazioni ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
j) l'aumento di livelli occupazionali qualificati.
(2)
1 bis. Ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), è attribuito un valore da un minimo di 10 punti a un massimo di 25 punti e ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere e), g), h), i) e j), è attribuito un valore da un minimo di 2 punti a un massimo di 10 punti, per un totale di 100 punti.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 150, comma 1, L. R. 6/2021
2Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 91, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 13
 (Obblighi e limitazioni gestionali)
1. Gli obblighi e le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, ai sensi dell' articolo 12, comma 1 ter, lettera g), del decreto legislativo 79/1999 , si riferiscono in particolare:
a) agli obblighi e ai vincoli inerenti alla sicurezza delle persone e del territorio, anche in relazione alle esigenze di laminazione delle piene, nonché alla sicurezza degli sbarramenti a servizio della derivazione d'acqua, nel rispetto del Piano di bacino distrettuale e del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA), dei Fogli di condizioni per l'esercizio e la manutenzione (FCEM) delle grandi dighe, della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), e del decreto legislativo 81/2008 ;
b) alla previsione dell'utilizzo delle acque invasate per usi diversi, per sostenere le portate dei corsi d'acqua e i livelli dei laghi ai fini ambientali e agricoli, o per ridurre gli effetti delle variazioni di portata, o per fronteggiare situazioni di crisi idrica, fermo restando quanto previsto dall' articolo 167, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
c) agli obblighi riguardanti la cessione di acque in presenza di situazioni straordinarie quali la prevenzione di calamità e di incendi o per necessità di protezione civile;
d) al recupero o al mantenimento della capacità utile di invaso anche attraverso un'adeguata gestione dei sedimenti;
e) al miglioramento delle modalità gestionali, con particolare riguardo alla modulazione dei rilasci, al fine di ridurre gli effetti delle variazioni di portata e di garantire adeguati deflussi ecologici.
Art. 14
 (Miglioramenti energetici)
1. In conformità agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e di fonti energetiche rinnovabili e agli indirizzi dettati dal Piano energetico regionale e dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), nonché nel rispetto delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture idriche, gli obiettivi minimi di miglioramento in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità, da conseguire mediante interventi di manutenzione straordinaria e di modifica degli impianti di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica, ai sensi dell' articolo 12, comma 1 ter, lettera h), del decreto legislativo 79/1999 , sono riferiti in particolare ai seguenti elementi:
a) l'incremento della producibilità o della potenza di generazione, a parità di risorsa idrica utilizzata, attraverso interventi di efficientamento o di sviluppo del complesso degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica o di integrazione con altre fonti energetiche rinnovabili;
b) l’incremento della potenza nominale, anche conseguente a una più efficiente modulazione e combinazione della risorsa idrica impiegata nel complesso delle opere di derivazione, adduzione e regolazione, anche aumentando il salto utile nel rispetto delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture idriche;
c) l'incremento della capacità di regolazione e modulazione della produzione degli impianti, anche attraverso la realizzazione di sistemi di accumulo con finalità di adattamento ai cambiamenti climatici, di gestione degli eventi di piena e di regolazione del sistema elettrico.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 151, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
2Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 151, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
Art. 15
 (Miglioramento e risanamento ambientale)
1. In base a quanto stabilito dal Piano regionale di tutela delle acque e dal Piano paesaggistico regionale, gli obiettivi minimi da conseguire mediante la realizzazione di interventi di conservazione, di miglioramento e di risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e alla mitigazione degli impatti sull'ambiente, ai sensi dell' articolo 12, comma 1 ter, lettera i), del decreto legislativo 79/1999 , sono riferiti in particolare ai seguenti aspetti:
a) la continuità fluviale;
b) le modalità di rilascio delle portate nei corpi idrici a valle delle opere di captazione e derivazione d'acqua, in relazione agli effetti sulle biocenosi fluviali di valle, ferma restando l'applicazione del deflusso ecologico, come stabilito dalla disciplina di settore;
c) la mitigazione delle alterazioni idromorfologiche e fisiche degli alvei, delle sponde e delle zone ripariali, comprese le modifiche delle dinamiche di sedimentazione e di erosione dei corsi d'acqua a monte e a valle delle opere di derivazione;
d) la tutela dell'ecosistema, della natura e della biodiversità, con particolare riferimento alla fauna ittica e agli ambienti acquatici;
e) la ricostituzione del trasporto solido a valle delle opere di sbarramento.
Art. 16
 (Misure di compensazione)
1. Le misure di compensazione ambientale e territoriale di cui all' articolo 12, comma 1 ter, lettera l), del decreto legislativo 79/1999 , le quali non possono avere carattere esclusivamente patrimoniale o economico e devono essere compatibili con l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, sentiti i Comuni e le Comunità di montagna dei territori interessati, si riferiscono in particolare:
a) al ripristino ambientale tramite interventi a favore dell'ecosistema del bacino idrografico interessato, nonché alla tutela dell'ambiente e dei siti naturali;
b) al riassetto territoriale, viabilistico e al paesaggio;
c) al risparmio e all'efficienza energetica;
d) alla tutela attiva e passiva delle specie e dei tipi di habitat in precario stato di conservazione nella regione biogeografica interessata;
e) alla valorizzazione turistica e infrastrutturale dei territori interessati dalla derivazione;
f) all'ottimizzazione delle funzioni di contenimento e regolazione delle piene svolte dagli invasi.
Art. 17
 (Clausole sociali)
1. Ai sensi dell' articolo 12, comma 1 ter, lettera o), del decreto legislativo 79/1999 , e dell' articolo 50 del decreto legislativo 50/2016 , nonché nel rispetto dei principi dell'Unione europea, nelle procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico, fermo restando quanto previsto dal codice civile , trovano applicazione le clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.
2. Le clausole sociali di cui al comma 1 prevedono in particolare:
a) l'assorbimento, in conformità alle linee guida recanti "Disciplina delle clausole sociali" dell'Autorità nazionale anticorruzione, del personale utilizzato dal concessionario uscente per la gestione dell'impianto idroelettrico di cui alla concessione di grande derivazione d'acqua oggetto dell'affidamento e presente nell'organico al momento della pubblicazione del bando di gara, il mantenimento dei diritti acquisiti dai lavoratori sulla base di contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali, compresi il trattamento economico, le qualifiche e gli inquadramenti in essere e l'anzianità di servizio conseguita a ogni effetto contrattuale o di legge;
b) l'applicazione dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
3. Il concessionario subentrante assume l'obbligazione al rispetto delle presenti clausole di salvaguardia sociale con l'atto di concessione.
Art. 18
 (Cessione di energia)
1. I concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico sono obbligati a fornire gratuitamente e annualmente alla Regione, energia elettrica in ragione di 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da destinare nella misura del 100 per cento ai servizi pubblici e alle categorie di utenti dei territori delle Comunità di montagna e dei Comuni della Regione interessati dalle derivazioni, in base alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 3.
2. In alternativa alla cessione di energia di cui al comma 1 può essere disposta la monetizzazione, anche integrale, dell'energia fornita gratuitamente.
Art. 19
 (Requisiti di ammissione)
1. Sono ammessi a partecipare alla procedura per l'assegnazione di una concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico gli operatori economici di cui all' articolo 45 del decreto legislativo 50/2016 :
a) per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall' articolo 80 del decreto legislativo 50/2016 ;
b) che non siano stati destinatari di provvedimenti di decadenza da una concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, nei cinque anni precedenti l'indizione della procedura per l'assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico;
c) che dimostrino di possedere capacità organizzative, tecniche, patrimoniali e finanziarie adeguate alla tipologia di concessione oggetto della procedura di assegnazione;
d) che si impegnino a mantenere lo stesso oggetto sociale durante l'intera durata della concessione.
(1)
2. Ai fini della dimostrazione di adeguate capacità organizzative e tecniche il partecipante deve attestare di aver gestito, per un periodo di almeno cinque anni continuativi, uno o più impianti idroelettrici, aventi ciascuno una potenza nominale media di concessione pari ad almeno 3 MW.
3. Ai fini della dimostrazione di adeguata capacità patrimoniale e finanziaria il partecipante deve produrre la referenza di due istituti di credito o di società di servizi, iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari, che attestino la possibilità di accedere al credito per un importo, almeno pari a quello del progetto proposto, degli interventi e degli investimenti indicati nel bando di gara, comprese le somme da corrispondere a titolo di indennizzo al concessionario uscente, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, nonché per il prezzo dei beni di cui all'articolo 2, comma 5, dei quali sia previsto l'utilizzo.
4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 sono stabiliti in relazione all'oggetto e alle caratteristiche della concessione, nonché al livello di complessità degli interventi necessari in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico, di incremento della potenza di generazione e della producibilità, volti ad assicurare il migliore utilizzo degli impianti produttivi, degli sbarramenti, degli invasi e, in generale, delle opere al servizio della derivazione, in condizioni di sicurezza.
Note:
1Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 152, comma 1, L. R. 6/2021