LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2020, n. 21

Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/11/2020
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
210.06 - Economia montana
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Capo I
 Disposizioni di carattere generale
Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli- Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), nonché del combinato disposto dell' articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), con l' articolo 117, terzo comma, della Costituzione , disciplina, in applicazione dell'articolo 12, commi da 1 a 1 octies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico di cui all' articolo 6, comma 2, lettera a), del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).
2. La presente legge persegue l'obiettivo della valorizzazione del patrimonio idrico regionale nell'ottica dello sviluppo sostenibile e concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici di Agenda 2030 delle Nazioni unite, sottoscritta il 25 settembre 2015, e del Green Deal Europeo di cui alla Comunicazione COM (2019) 640 final, dell'11 dicembre 2019, finalizzati alla transizione verso l'energia pulita e accessibile.
Art. 2
 (Regime delle opere e dei beni)
1. Nei casi di scadenza della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico o di decadenza o di revoca della concessione o di rinuncia alla concessione, il concessionario consegna le opere di cui all' articolo 25, primo comma, del regio decreto 1775/1933 , in stato di regolare funzionamento, alla Regione che ne acquisisce la proprietà senza la corresponsione di alcun compenso al concessionario uscente.
2. Le opere di cui al comma 1 entrano a far parte del demanio idrico della Regione e sono destinate a essere utilizzate ai fini della concessione di una derivazione d'acqua in base alle determinazioni assunte con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5.
3. Gli investimenti effettuati sulle opere di cui al comma 1 dal concessionario uscente con oneri a proprio carico, in base alle disposizioni del provvedimento di concessione o di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità concedente, sono indennizzati dal concessionario subentrante per un importo pari al valore dell'investimento non ammortizzato, fermo restando quanto previsto dall' articolo 26 del regio decreto 1775/1933 .
4. Nei casi di cui al comma 1 la Regione, in base alle determinazioni assunte con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, può acquisire in proprietà i beni di cui all' articolo 25, secondo comma, del regio decreto 1775/1933 , ritenuti funzionali rispetto alle opere di cui al comma 1, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo determinato ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 1 ter, lettera n), del decreto legislativo 79/1999 .
5. Nel caso in cui i beni di cui al comma 4 non vengano acquisiti in proprietà dalla Regione trova applicazione l' articolo 12, comma 1 ter, lettera n), del decreto legislativo 79/1999 .
6. Al fine di garantire la continuità della produzione elettrica, nonché il regolare stato di funzionamento, la normale conduzione e l'esercizio delle opere di cui all' articolo 25, primo comma, del regio decreto 1775/1933 , e dei beni di cui all' articolo 25, secondo comma, del regio decreto 1775/1933 , acquisiti in proprietà dalla Regione, tali opere e beni restano nel possesso e in custodia del concessionario uscente fino al subentro del nuovo titolare della concessione. L'eventuale necessità di sottoporre le opere e i beni a interventi di manutenzione è previamente autorizzata dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
Art. 3
 (Rapporto di fine concessione)
1. Il concessionario di una grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, tre anni prima della scadenza della concessione, è tenuto a presentare alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche un rapporto di fine concessione relativo alle opere, ai beni e ai rapporti giuridici afferenti l'esercizio della concessione.
2. Nei casi di decadenza o di revoca della concessione o di rinuncia alla concessione il concessionario uscente presenta il rapporto di fine concessione di cui al comma 1 entro il termine fissato dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
3. Il rapporto di fine concessione contiene:
a) l'inventario delle opere di cui all' articolo 25, primo comma, del regio decreto 1775/1933 ;
b) l'inventario dei beni di cui all' articolo 25, secondo comma, del regio decreto 1775/1933 , e di cui all'articolo 12, commi 1 e 1 ter, lettera n), del decreto legislativo 79/1999 ;
c) una relazione analitica, sottoscritta da uno o più tecnici abilitati in base alle competenze necessarie; la relazione contiene la descrizione della funzionalità, dello stato di fatto, delle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali, nonché dello stato di efficienza e di funzionamento delle opere e dei beni di cui alle lettere a) e b); la relazione contiene, altresì, informazioni in merito allo stato di interrimento degli invasi e delle opere a servizio della derivazione, corredate di idonei rilievi, nonché il programma per il mantenimento e per il recupero del volume utile dell'invaso e per la conservazione della funzionalità degli organi di manovra e scarico, fino alla scadenza della concessione;
d) lo stato di consistenza attuale delle opere e dei beni di cui alle lettere a) e b), sottoscritto da uno o più tecnici abilitati in base alle competenze necessarie; lo stato di consistenza è costituito da: disegni, tavole, relazioni tecniche illustrative, schemi impiantistici ed elaborati tecnici, riferimenti e descrizione di archivi tecnici e amministrativi presso il concessionario; lo stato di consistenza è corredato dell'elenco dei dati identificativi catastali delle opere, dei beni e degli impianti e dei relativi manuali di uso e manutenzione, nonché dei documenti progettuali delle opere e dei beni esistenti che, qualora non disponibili, sono sostituiti da idonea documentazione sottoscritta da uno o più tecnici abilitati a seconda delle competenze necessarie, attestante le caratteristiche strutturali e progettuali di tali opere e beni;
e) l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti negli ultimi venti anni e da eseguire fino alla scadenza della concessione; l'elenco contiene una distinta rendicontazione analitica dei costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui all' articolo 26 del regio decreto 1775/1933 e indica i provvedimenti di autorizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria rilasciati dall'autorità competente;
f) l'elenco delle eventuali obbligazioni giuridiche a favore di terzi, nonché i pesi e i gravami che interessano le opere e i beni di cui alle lettere a) e b);
g) i dati disponibili della produzione oraria elettrica immessa in rete negli ultimi quindici anni e i dati orari dei consumi di energia utilizzata per il pompaggio a monte relativi agli impianti con accumulo dotati di stazioni di pompaggio;
h) i servizi obbligatori determinati dal gestore della rete elettrica nazionale, nonché le eventuali prescrizioni sulla gestione della risorsa idrica e sulla produzione di energia;
i) gli elementi desumibili dagli atti contabili del concessionario uscente che consentano, per le finalità di cui all' articolo 12, comma 1 ter, lettera n), del decreto legislativo 79/1999 , di determinare il prezzo dei beni di cui alla lettera b); nel caso in cui tali elementi non siano reperibili dagli atti contabili, il concessionario uscente è tenuto a presentare una perizia asseverata recante la ricostruzione del valore residuo dei beni.
4. Il rapporto di fine concessione è redatto su supporto informatico e i contenuti sono organizzati secondo ordinate logiche di catalogazione in modo da facilitare la reperibilità dei dati e il contradditorio di cui al comma 8.
5. Qualora il rapporto di fine concessione necessiti di integrazioni o di rettifiche dei dati inseriti, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche assegna al concessionario un termine perentorio per provvedere.
6. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche può acquisire informazioni e dati anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi e tramite incarico a soggetti terzi, con costi a carico del concessionario.
7. I concessionari uscenti hanno l'obbligo di consentire l'accesso alle opere e ai fabbricati, oggetto della concessione, nonché di rendere disponibili le informazioni al personale della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
8. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche effettua la verifica del contenuto del rapporto di fine concessione, anche in contraddittorio con il concessionario uscente, al fine di procedere all'inventario delle opere e dei beni e di predisporre gli atti necessari all'acquisizione in proprietà da parte della Regione delle opere di cui all' articolo 25, primo comma, del regio decreto 1775/1933 , nonché dei beni di cui all' articolo 25, secondo comma, del regio decreto 1775/1933 .
9. Il rapporto di fine concessione di cui al comma 1, nonché la documentazione tecnica afferente alla ricognizione dei beni e delle opere, sono resi pubblici e disponibili nell'ambito della procedura di assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, fatta salva la facoltà del concessionario, ai sensi dell' articolo 99 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ), di presentare alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, una richiesta motivata di non rendere pubblica una parte di tali documenti per ragioni di segreto industriale. La struttura regionale competente accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni.
Art. 4
 (Concessioni di derivazione d'acqua interregionali)
1. Nel caso in cui una concessione di grande derivazione d’acqua a uso idroelettrico interessi i territori della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto, le modalità di gestione della derivazione di cui all’articolo 20, nonché la ripartizione dei canoni di concessione sono definite tra le Regioni interessate, sulla base di un protocollo d’intesa approvato dalla Giunta regionale.
2. Le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua sono di competenza della Regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione.
2 bis. Le specifiche modalità procedimentali da seguire in termini di gestione delle derivazioni, i vincoli amministrativi e la ripartizione dei canoni, sono determinati in applicazione della legge vigente sul territorio della Regione che esercita le funzioni amministrative di cui al comma 2.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 145, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
2Comma 2 bis aggiunto da art. 145, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
Art. 5
 (Valutazione dell'uso idroelettrico)
1. Ai fini dell'indizione della procedura a evidenza pubblica per l'assegnazione di una concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, la Regione valuta l'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico a un uso diverso delle acque incompatibile, in tutto o in parte, con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico.
2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, previa acquisizione dei pareri del Ministero della transizione ecologica, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti i Comuni e le Comunità di montagna territorialmente interessati dalla derivazione:
a) in funzione del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, nel rispetto delle previsioni del Piano regionale di tutela delle acque, dei Piani generali di bonifica e in coerenza con il Piano di bacino distrettuale, con particolare riferimento alle esigenze di approvvigionamento della risorsa idrica a uso potabile e irriguo, nonché in funzione delle esigenze di tutela espresse dalle misure di conservazione e dai piani di gestione dei siti Natura 2000, in base agli obiettivi di conservazione previsti dalla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
b) in considerazione degli obiettivi di copertura dei consumi finali lordi di energia da fonti energetiche rinnovabili previsti nel Piano energetico regionale;
c) in base a valutazioni in ordine a utilizzi diversi delle acque che comportino maggiori benefici complessivi di carattere ambientale e socio-economico, anche a seguito delle variazioni di disponibilità conseguenti al cambiamento climatico;
d) sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nel rapporto di fine concessione di cui all'articolo 3.
(1)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 146, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 6
 (Modalità di assegnazione delle concessioni)
1. Le concessioni di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico possono essere assegnate, secondo le seguenti modalità, in base alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10:
a) a operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedura a evidenza pubblica;
b) a società a capitale misto pubblico privato, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico sulle società a partecipazione pubblica), mediante l'espletamento di un'unica gara con procedura a evidenza pubblica avente ad oggetto la scelta del socio privato e l'affidamento della concessione;
c) mediante forme di partenariato pubblico privato, ai sensi dell' articolo 179 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), che prevedano la scelta dell'operatore economico con procedure a evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo, in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.
Art. 7
 (Società a capitale misto pubblico privato)
1. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), la Regione è autorizzata a costituire società a capitale misto pubblico privato alle quali assegnare le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico.
2. L'assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico ha luogo a seguito della selezione del socio privato, mediante procedura a evidenza pubblica avente ad oggetto la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento della concessione che costituisce l'oggetto esclusivo della società mista.
Art. 8
 (Durata delle concessioni)
1. La concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico è rilasciata per una durata compresa tra venti e quaranta anni, che può essere aumentata al massimo di dieci anni in relazione all'entità degli investimenti ritenuti necessari, alla potenza nominale media annua della concessione, nonché agli interventi di miglioramento e risanamento ambientale.