LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2020, n. 21

Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/11/2020
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
210.06 - Economia montana
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 7
 (Società a capitale misto pubblico privato)
1. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), la Regione è autorizzata a costituire società a capitale misto pubblico privato alle quali assegnare le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico.
2. L'assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico ha luogo a seguito della selezione del socio privato, mediante procedura a evidenza pubblica avente ad oggetto la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento della concessione che costituisce l'oggetto esclusivo della società mista.