LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2020, n. 21

Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  12/11/2020
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
210.06 - Economia montana
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 5
 (Valutazione dell'uso idroelettrico)
1. Ai fini dell'indizione della procedura a evidenza pubblica per l'assegnazione di una concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, la Regione valuta l'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico a un uso diverso delle acque incompatibile, in tutto o in parte, con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico.
2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, previa acquisizione dei pareri del Ministero della transizione ecologica, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti i Comuni e le Comunità di montagna territorialmente interessati dalla derivazione:
a) in funzione del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, nel rispetto delle previsioni del Piano regionale di tutela delle acque, dei Piani generali di bonifica e in coerenza con il Piano di bacino distrettuale, con particolare riferimento alle esigenze di approvvigionamento della risorsa idrica a uso potabile e irriguo, nonché in funzione delle esigenze di tutela espresse dalle misure di conservazione e dai piani di gestione dei siti Natura 2000, in base agli obiettivi di conservazione previsti dalla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
b) in considerazione degli obiettivi di copertura dei consumi finali lordi di energia da fonti energetiche rinnovabili previsti nel Piano energetico regionale;
c) in base a valutazioni in ordine a utilizzi diversi delle acque che comportino maggiori benefici complessivi di carattere ambientale e socio-economico, anche a seguito delle variazioni di disponibilità conseguenti al cambiamento climatico;
d) sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nel rapporto di fine concessione di cui all'articolo 3.
(1)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 146, comma 1, L. R. 6/2021