LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2020, n. 21

Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/11/2020
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
210.06 - Economia montana
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 4
 (Concessioni di derivazione d'acqua interregionali)
1. Nel caso in cui una concessione di grande derivazione d’acqua a uso idroelettrico interessi i territori della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto, le modalità di gestione della derivazione di cui all’articolo 20, nonché la ripartizione dei canoni di concessione sono definite tra le Regioni interessate, sulla base di un protocollo d’intesa approvato dalla Giunta regionale.
2. Le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua sono di competenza della Regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione.
2 bis. Le specifiche modalità procedimentali da seguire in termini di gestione delle derivazioni, i vincoli amministrativi e la ripartizione dei canoni, sono determinati in applicazione della legge vigente sul territorio della Regione che esercita le funzioni amministrative di cui al comma 2.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 145, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
2Comma 2 bis aggiunto da art. 145, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021