LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2020, n. 21

Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/11/2020
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
210.06 - Economia montana
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 25
 (Norme transitorie)
1. Ai sensi dell' articolo 12, comma 1 sexies, del decreto legislativo 79/1999 , i concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza in data anteriore al 31 luglio 2024 proseguono, per conto della Regione, l'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione della concessione stessa, nel rispetto del disciplinare in base al quale è esercitata la derivazione, nonché delle ulteriori modalità e condizioni eventualmente stabilite con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
2. Ai sensi dell’ articolo 12, comma 1 septies, del decreto legislativo 79/1999 , a decorrere dall’annualità 2021, i concessionari di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico scadute, fino al completamento delle procedure di assegnazione delle concessioni scadute, sono tenuti a versare, oltre al canone di concessione determinato ai sensi dell’articolo 21, anche un canone aggiuntivo pari a 40 euro per kW per l’esercizio degli impianti.
3. Il canone di cui al comma 2 è destinato nella misura del 100 per cento alle Comunità di montagna e ai Comuni i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni. Con regolamento regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, sono determinati i criteri di riparto del canone aggiuntivo tra i soggetti destinatari.
4. Il canone aggiuntivo di cui al comma 2:
a) è calcolato dal giorno successivo alla data di scadenza della concessione ed è dovuto, per anno solare, fino al completamento della procedura di assegnazione della concessione;
b) il canone di cui alla lettera a) è dovuto in ratei mensili per la prima annualità dovuta e per l'ultima annualità in cui la concessione è assegnata; la frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni si intende per intero.
(3)
4 bis. I concessionari che hanno versato i canoni relativi alle annualità 2021 e 2022 nell'ammontare previsto dal regolamento previgente sono tenuti a corrispondere la somma a conguaglio del canone dovuto ai sensi dell'articolo 21 e negli importi determinati con il relativo regolamento, nonché del canone aggiuntivo comunque dovuto, con le modalità indicate dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, possono essere stabiliti:
a) la cessione di energia elettrica, espressa in kWh, che i concessionari di cui al comma 1, nonché i titolari di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico aventi una scadenza successiva al 31 luglio 2024, sono obbligati a fornire gratuitamente e annualmente alla Regione, in ragione di 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione o, in alternativa, la monetizzazione anche integrale dell'energia fornita gratuitamente, da destinare nella misura del 100 per cento ai servizi pubblici e alle categorie di utenti dei territori delle Comunità di montagna e dei Comuni della Regione interessati dalle derivazioni;
b) le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti che possono beneficiare dell'energia gratuita di cui alla lettera a) ai fini del miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi prestati, nonché i criteri di riparto, sentiti i Comuni e le Comunità di montagna i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico.
6. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge la concessione sia scaduta, il concessionario uscente presenta il rapporto di fine concessione di cui all'articolo 3 entro il termine fissato dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
7. Per le concessioni di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza entro il 31 luglio 2024, la relativa procedura di assegnazione è indetta ai sensi dell'articolo 9 entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 93, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 8/2022
2Parole sostituite al comma 2 da art. 93, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 8/2022
3Comma 4 sostituito da art. 93, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
4Comma 4 bis aggiunto da art. 93, comma 1, lettera c), L. R. 8/2022