LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2020, n. 21

Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/11/2020
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
210.06 - Economia montana
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 24
 (Sanzioni)
1. La mancata trasmissione del rapporto di fine concessione entro i termini di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente da un minimo di 25.000 euro a un massimo di 90.000 euro per ogni mese di ritardo.
2. La mancata integrazione del rapporto di fine concessione entro il termine di cui all'articolo 3, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente da un minimo di 12.500 euro a un massimo di 45.000 euro per ogni mese di ritardo.
3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate con le modalità e le procedure previste dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).