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Legge regionale 6 novembre 2020, n. 21

Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/11/2020
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
210.06 - Economia montana
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 19
 (Requisiti di ammissione)
1. Sono ammessi a partecipare alla procedura per l'assegnazione di una concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico gli operatori economici di cui all' articolo 45 del decreto legislativo 50/2016 :
a) per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall' articolo 80 del decreto legislativo 50/2016 ;
b) che non siano stati destinatari di provvedimenti di decadenza da una concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, nei cinque anni precedenti l'indizione della procedura per l'assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico;
c) che dimostrino di possedere capacità organizzative, tecniche, patrimoniali e finanziarie adeguate alla tipologia di concessione oggetto della procedura di assegnazione;
d) che si impegnino a mantenere lo stesso oggetto sociale durante l'intera durata della concessione.
(1)
2. Ai fini della dimostrazione di adeguate capacità organizzative e tecniche il partecipante deve attestare di aver gestito, per un periodo di almeno cinque anni continuativi, uno o più impianti idroelettrici, aventi ciascuno una potenza nominale media di concessione pari ad almeno 3 MW.
3. Ai fini della dimostrazione di adeguata capacità patrimoniale e finanziaria il partecipante deve produrre la referenza di due istituti di credito o di società di servizi, iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari, che attestino la possibilità di accedere al credito per un importo, almeno pari a quello del progetto proposto, degli interventi e degli investimenti indicati nel bando di gara, comprese le somme da corrispondere a titolo di indennizzo al concessionario uscente, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, nonché per il prezzo dei beni di cui all'articolo 2, comma 5, dei quali sia previsto l'utilizzo.
4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 sono stabiliti in relazione all'oggetto e alle caratteristiche della concessione, nonché al livello di complessità degli interventi necessari in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico, di incremento della potenza di generazione e della producibilità, volti ad assicurare il migliore utilizzo degli impianti produttivi, degli sbarramenti, degli invasi e, in generale, delle opere al servizio della derivazione, in condizioni di sicurezza.
Note:
1Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 152, comma 1, L. R. 6/2021