LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2020, n. 21

Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/11/2020
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
210.06 - Economia montana
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 16
 (Misure di compensazione)
1. Le misure di compensazione ambientale e territoriale di cui all' articolo 12, comma 1 ter, lettera l), del decreto legislativo 79/1999 , le quali non possono avere carattere esclusivamente patrimoniale o economico e devono essere compatibili con l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, sentiti i Comuni e le Comunità di montagna dei territori interessati, si riferiscono in particolare:
a) al ripristino ambientale tramite interventi a favore dell'ecosistema del bacino idrografico interessato, nonché alla tutela dell'ambiente e dei siti naturali;
b) al riassetto territoriale, viabilistico e al paesaggio;
c) al risparmio e all'efficienza energetica;
d) alla tutela attiva e passiva delle specie e dei tipi di habitat in precario stato di conservazione nella regione biogeografica interessata;
e) alla valorizzazione turistica e infrastrutturale dei territori interessati dalla derivazione;
f) all'ottimizzazione delle funzioni di contenimento e regolazione delle piene svolte dagli invasi.