LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2020, n. 21

Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/11/2020
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
210.06 - Economia montana
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 13
 (Obblighi e limitazioni gestionali)
1. Gli obblighi e le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, ai sensi dell' articolo 12, comma 1 ter, lettera g), del decreto legislativo 79/1999 , si riferiscono in particolare:
a) agli obblighi e ai vincoli inerenti alla sicurezza delle persone e del territorio, anche in relazione alle esigenze di laminazione delle piene, nonché alla sicurezza degli sbarramenti a servizio della derivazione d'acqua, nel rispetto del Piano di bacino distrettuale e del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA), dei Fogli di condizioni per l'esercizio e la manutenzione (FCEM) delle grandi dighe, della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), e del decreto legislativo 81/2008 ;
b) alla previsione dell'utilizzo delle acque invasate per usi diversi, per sostenere le portate dei corsi d'acqua e i livelli dei laghi ai fini ambientali e agricoli, o per ridurre gli effetti delle variazioni di portata, o per fronteggiare situazioni di crisi idrica, fermo restando quanto previsto dall' articolo 167, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
c) agli obblighi riguardanti la cessione di acque in presenza di situazioni straordinarie quali la prevenzione di calamità e di incendi o per necessità di protezione civile;
d) al recupero o al mantenimento della capacità utile di invaso anche attraverso un'adeguata gestione dei sedimenti;
e) al miglioramento delle modalità gestionali, con particolare riguardo alla modulazione dei rilasci, al fine di ridurre gli effetti delle variazioni di portata e di garantire adeguati deflussi ecologici.