LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2020, n. 21

Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/11/2020
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
210.06 - Economia montana
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 12
 (Criteri di valutazione)
1. I criteri di valutazione dei progetti presentati ai fini dell'assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico sono i seguenti:
a) l’entità dell’offerta economica relativa all’incremento del canone di cui all’articolo 21, posto a base di gara, con riferimento sia alla parte variabile sia a quella fissa;
b) gli interventi e gli investimenti di cui all'articolo 14 per l'efficientamento della capacità produttiva degli impianti, finalizzati all'aumento dell'energia prodotta o della potenza degli impianti o all'aumento del grado tecnologico e di automazione dell'impianto idroelettrico, che conseguano un incremento dei valori previsti dal bando di gara;
c) gli interventi di miglioramento e di risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza di cui all'articolo 15, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e del territorio e alla mitigazione degli impatti, che prevedano di incrementare i livelli di tutela previsti dal bando di gara;
d) le misure di compensazione territoriale e ambientale di cui all'articolo 16;
e) le modalità di uso plurimo sostenibile delle acque;
f) l'attività di gestione dell'invaso con particolare riferimento ai seguenti elementi:
1) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione e al recupero del volume utile dell'invaso, nonché a garantire in ogni tempo la funzionalità degli organi di scarico e presa per la sicurezza dello sbarramento e dei territori posti a valle;
2) individuazione e sviluppo delle modalità operative idonee a minimizzare gli impatti sull'ecosistema e sull'assetto morfologico e fisico del corso d'acqua;
3) possibilità di ricostruire il trasporto solido a valle degli sbarramenti anche attraverso l'approfondimento delle dinamiche naturali dei corsi d'acqua e dei bacini idrografici interessati dalle derivazioni;
g) la disponibilità di risorse umane adeguate, organizzative e tecnologiche, idonee a garantire la continuità gestionale e la sicurezza del territorio e degli impianti, l'uso sostenibile dell'acqua e l'adempimento degli obblighi posti a carico del concessionario;
h) l'incremento dei livelli occupazionali e del trattamento economico del personale, nonché l'adozione di misure di sicurezza dei lavoratori ulteriori rispetto a quelle previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
i) gli standard per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, assicurati dal possesso delle certificazioni ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
j) l'aumento di livelli occupazionali qualificati.
(2)
1 bis. Ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), è attribuito un valore da un minimo di 10 punti a un massimo di 25 punti e ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere e), g), h), i) e j), è attribuito un valore da un minimo di 2 punti a un massimo di 10 punti, per un totale di 100 punti.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 150, comma 1, L. R. 6/2021
2Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 91, comma 1, L. R. 8/2022