LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2020, n. 21

Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/11/2020
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
210.06 - Economia montana
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 11
 (Bando di gara)
1. Il bando di gara per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico contiene:
a) la descrizione dello stato di consistenza delle opere e dei beni di cui all'articolo 2;
b) l'indennizzo, posto a carico del concessionario subentrante, ai sensi dell'articolo 2, comma 3;
c) il prezzo dei beni di cui all'articolo 2, comma 4;
d) le modalità e gli obblighi per l'utilizzo delle opere di cui all' articolo 25, primo comma, del regio decreto 1775/1933 ;
e) il canone di concessione annuo di cui all'articolo 21;
f) le attività e i servizi funzionali all'esercizio, alla manutenzione e alla custodia delle opere e dei beni;
g) gli interventi da eseguire per lo sviluppo delle opere e dei beni;
h) la modalità di assegnazione della concessione di cui all'articolo 6;
i) la durata della concessione ai sensi dell'articolo 8;
j) l'indicazione della singola concessione o dell'accorpamento di più concessioni, oggetto della procedura di assegnazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 2;
k) le modalità e i termini per la presentazione dell’istanza di ammissione alla gara e della relativa documentazione tecnica progettuale, nonché per la presentazione dell’offerta economica; l’istanza di ammissione contiene gli elementi essenziali di cui all’articolo 3, comma 3;
l) le modalità di svolgimento della procedura di assegnazione di cui all'articolo 9;
m) i criteri di valutazione di cui all'articolo 12 specificando gli obiettivi minimi, le classi di punteggio e il loro valore ponderale;
n) gli obblighi e le limitazioni gestionali di cui all'articolo 13;
o) i miglioramenti energetici di cui all'articolo 14;
p) il miglioramento e il risanamento ambientale di cui all'articolo 15;
q) le misure di compensazione di cui all'articolo 16;
r) le clausole sociali di cui all'articolo 17;
s) l'ammontare di energia elettrica, espressa in kWh per anno, che deve essere fornita gratuitamente alla Regione o la sua monetizzazione, ai sensi dell'articolo 18;
t) i requisiti di capacità organizzativa, tecnica, patrimoniale, finanziaria degli operatori economici ai sensi dell'articolo 19, con particolare riferimento alla soglia, espressa in MW, della potenza nominale media annua nel rispetto di quanto disposto dall' articolo 83 del decreto legislativo 50/2016 ;
u) le garanzie finanziarie da presentare a corredo dell'offerta di cui all'articolo 22.
2. Il bando di gara è pubblicato a cura della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche in conformità all' articolo 72 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
Note:
1Parole aggiunte alla lettera k) del comma 1 da art. 149, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
2Parole sostituite al comma 2 da art. 149, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
3Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 90, comma 1, L. R. 8/2022