LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2020, n. 21

Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/11/2020
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
210.06 - Economia montana
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 10
 (Indizione della procedura di assegnazione)
1. Almeno due anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d’acqua a uso idroelettrico, ovvero in caso di nuova concessione, nonché nei casi di decadenza o di revoca della concessione o di rinuncia alla concessione, con deliberazione della Giunta regionale è indetta la procedura di assegnazione della concessione.
2. La procedura di assegnazione può essere indetta per una singola concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico o per più concessioni insistenti su un medesimo bacino idrografico o su bacini idrografici interconnessi nei casi in cui ne sia stata valutata la convenienza per gli aspetti socio-economici, di tutela dell'ambiente e di valorizzazione del territorio.
3. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 stabilisce per ciascuna concessione:
a) l'oggetto della procedura di assegnazione;
b) le modalità di assegnazione di cui all'articolo 6;
c) nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), la forma societaria, la quota di capitale sociale da riservare al socio privato selezionato, la quota di partecipazione della Regione al capitale sociale non inferiore al 51 per cento, gli altri soggetti pubblici che partecipano alla società, lo schema dello statuto e dei patti parasociali, in ordine alla società a capitale misto pubblico privato;
d) gli elementi essenziali del bando di gara di cui all'articolo 11;
e) i criteri di valutazione di cui all'articolo 12;
f) le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti che possono beneficiare dell'energia gratuita fornita dal concessionario ai sensi dell'articolo 18, nonché i relativi criteri di riparto, sentiti i Comuni e le Comunità di montagna i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico, o, in alternativa, la monetizzazione, anche integrale, dell'energia fornita gratuitamente, previo parere della competente Commissione consiliare;
g) i requisiti di ammissione di cui all'articolo 19;
h) l'importo del canone di concessione di cui all'articolo 21.
4. I concessionari uscenti, nei due anni precedenti la scadenza della concessione e fino alla conclusione della procedura per l'assegnazione della concessione stessa, non possono presentare istanze volte a ottenere una variante ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 148, comma 1, L. R. 6/2021