LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 ottobre 2020, n. 18

Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell’invecchiamento attivo e modifiche all’articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale)), concernenti gli interventi per il contrasto alla solitudine.

TESTO VIGENTE dal 22/10/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2020
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 5
  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 22/2014)
1.
Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22/2014 dopo le parole << interventi coordinati e integrati a favore >> sono inserite le seguenti: << delle persone in stato di solitudine e >> e dopo le parole << dell'impegno civile e del volontariato >> sono aggiunte le seguenti: << , al fine di promuovere una nuova cultura delle relazioni umane e di comunità, che favoriscano la resilienza individuale e collettiva >>.

2.
Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 22/2014 le parole << in collaborazione con i Comuni singoli o aggregati, con le Aziende sanitarie, nonché con i soggetti, enti e associazioni che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4, nonché con i soggetti che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge >>.

3.
Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 22/2014 sono aggiunti i seguenti:
<<5 bis. La Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali, ottenuto il parere del tavolo di lavoro di cui al comma 5 e sentita la Commissione consiliare competente, emana le linee guida atte a esplicitare gli strumenti da porre in essere per contrastare il fenomeno della solitudine e per promuovere l'invecchiamento attivo.
5 ter. L'Assessore competente in materia di tutela della salute e politiche sociali relaziona annualmente alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente sull'attività svolta e i risultati conseguiti con riferimento al piano di cui al comma 5.>>.