LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 ottobre 2020, n. 17

Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento).

TESTO VIGENTE dal 22/10/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2020
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Art. 34
  (Sostituzione dell'articolo 48 della legge regionale 18/2005)
1.
L' articolo 48 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 48
 (Interventi)
1. Anche al fine di perseguire la finalità di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), per agevolare il reinserimento lavorativo di soggetti, residenti sul territorio regionale e non rientranti fra i beneficiari dell'assegno di ricollocazione di cui all' articolo 23 del decreto legislativo 150/2015 , che siano disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all'articolo 46, l'Amministrazione regionale promuove misure di accompagnamento intensivo alla ricollocazione.
2. Le misure di cui al comma 1 sono realizzate anche in collaborazione con i soggetti accreditati al lavoro ai sensi dell'articolo 24, il cui compenso è determinato in parte prevalente in funzione dei risultati occupazionali raggiunti.
3. Con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono individuati i soggetti beneficiari e le modalità attuative delle misure di cui al comma 1.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la concertazione sociale, sono individuate una o più situazioni di crisi aziendale sul territorio regionale nel cui bacino occupazionale sono identificati i soggetti da ricollocare, nell'ambito dei beneficiari di cui al comma 3.>>.