LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 ottobre 2020, n. 17

Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento).

TESTO VIGENTE dal 22/10/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2020
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Art. 15
  (Sostituzione dell'articolo 28 della legge regionale 18/2005)
1.
L' articolo 28 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 28
 (Sistema informativo regionale lavoro)
1. La Regione assicura l'esercizio delle funzioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro attraverso lo strumento informativo denominato Sistema informativo regionale lavoro che opera nell'ambito del Sistema informativo integrato regionale (SIIR) e si raccorda con il Sistema informativo regionale della formazione e dell'orientamento permanente di cui all' articolo 34 della legge regionale 27/2017 .
2. Il Sistema informativo regionale lavoro è collegato in cooperazione applicativa con i sistemi informativi nazionali, regionali ed europei e costituisce lo strumento per la gestione e il monitoraggio dei servizi per il lavoro a servizio dei cittadini e delle imprese della regione.
3. La Direzione centrale competente in materia di lavoro, in stretto raccordo con la Direzione centrale competente in materia di sistemi informativi:
a) svolge l'attività di progettazione, gestione ed evoluzione del Sistema informativo regionale lavoro, sviluppando in particolare l'erogazione di servizi e la messa a disposizione di informazioni a cittadini e imprese in linea con l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione;
b) assicura il collegamento del Sistema informativo regionale del lavoro con i sistemi informativi nazionali e regionali sulla base del principio della cooperazione applicativa;
c) cura la cooperazione con il portale informativo della rete europea dei servizi all'impiego EURES (EURopean Employment Services) e con i sistemi di altri Stati.
4. Per garantire l'efficace funzionamento dei collegamenti di cui al comma 3, la Direzione centrale competente in materia di lavoro, in stretto raccordo con la Direzione centrale competente in materia di sistemi informativi:
a) organizza il monitoraggio e la verifica della qualità delle informazioni immesse, dei sistemi di classificazione delle stesse, propone le semplificazioni amministrative utili per elevare la qualità delle informazioni gestite e distribuite, monitora la corretta imputazione dei dati, l'omogeneità delle definizioni e delle classificazioni e il loro aggiornamento continuo;
b) organizza la formazione continua del personale.
5. Il Sistema informativo regionale lavoro assicura l'interconnessione e lo scambio informativo tra i soggetti e le strutture operanti nel settore del lavoro e quelli operanti nel settore della formazione professionale e dell'orientamento permanente.
6. I dati trattati nel Sistema informativo regionale lavoro, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, possono essere messi a disposizione dei soggetti della rete regionale dei servizi per l'impiego, della rete regionale per la formazione e l'orientamento permanente e del sistema scolastico al fine di erogare a persone e imprese i servizi previsti dalla normativa regionale e nazionale e anche a fini di studio e ricerca.>>.