LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 ottobre 2020, n. 17

Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento).

TESTO VIGENTE dal 22/10/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2020
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Art. 1
  (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 18/2005)
1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'alinea dopo le parole << L'azione della Regione >> sono inserite le seguenti: << , da realizzarsi anche attraverso la valorizzazione delle capacità e delle competenze dei territori e delle comunità e con la collaborazione degli attori pubblici e privati, >>;

b)
alla lettera d) dopo le parole << del sistema economico-produttivo e territoriale >> sono aggiunte le seguenti: << , attraverso la valorizzazione del capitale umano quale elemento decisivo di crescita >>;

c)
alla lettera h) la parola << disagio >> è sostituita dalla seguente: << svantaggio >>;

d)
alla lettera j) dopo le parole << di vita e di cura >> sono aggiunte le seguenti: << , anche con lo scopo di accrescere la partecipazione delle donne nel mondo del lavoro >>;

e)
dopo la lettera j) è inserita la seguente:
<<j bis) promuovere l'inserimento lavorativo delle donne in situazioni di disagio determinate da molestie morali psicofisiche sui luoghi di lavoro o da violenze;>>;

f)
dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
<<m bis) promuovere azioni volte all'inserimento nel mondo del lavoro delle persone inattive.>>.