LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2020, n. 15

Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1.
Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le parole << di un servizio finalizzato alla realizzazione di progetti comunicativi volti alla divulgazione, informazione ed educazione ambientale sulle strategie e sui comportamenti orientati all'obiettivo zero rifiuti. >> sono sostituite dalle seguenti: << di servizi finalizzati alla realizzazione di progetti comunicativi volti alla divulgazione, informazione ed educazione ambientale sulle strategie per lo sviluppo sostenibile. >>.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
3. All' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Il finanziamento di cui all' articolo 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), è erogato per la quota pari all'80 per cento dell'importo assegnato ad ARPA, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione annuale dell'Agenzia da parte della Giunta regionale e per la restante quota del 20 per cento entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio dell'Agenzia da parte della Giunta regionale.>>;

b)
il comma 2 è abrogato.

4. Le disposizioni di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 23/2013 , come sostituito dal comma 3, lettera a), si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2021.
5. Al fine della promozione del polo turistico del Comune di Forni di Sopra, il Comune di Forni di Sopra può utilizzare gli utili relativi alla compartecipazione di cui all' articolo 4, comma 17, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), previo adeguamento dei termini della convenzione sottoscritta con l'Agenzia regionale Promotur (oggi PromoTurismoFVG) ai sensi del medesimo comma 17.
6. Alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 dell'articolo 37 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
le parole << centottanta giorni >> sono sostituite dalle seguenti: << un anno >>;

2)
dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: << Nelle more del periodo di un anno per l'adeguamento è consentita la restituzione. Decorso tale termine di un anno senza che sia intervenuto l'adeguamento è vietata la restituzione. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 56, comma 17, come modificato dall' articolo 4, comma 6, lettera b), della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), i titolari del permesso di ricerca, o della concessione di coltivazione o della derivazione di acque sotterranee, per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali, che intendono ottenere l'autorizzazione alla restituzione, presentano la relativa domanda alla struttura regionale competente con le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera i). >>;

b)
al comma 17 dell'articolo 56 dopo le parole << comma 3 >> sono inserite le seguenti: << o effettui la restituzione di tali acque in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 37, comma 5 >>.

7. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio, contributi a soggetti persone fisiche per l'acquisto di biciclette nuove di fabbrica, come definite dall' articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), a esclusione dei soggetti beneficiari del contributo di cui al decreto legge 19 maggio 2020 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 77/2020 .
8. Per le finalità di cui al comma 7 sono concessi contributi nella misura del 30 per cento del prezzo di acquisto comprensivo di IVA, fino a un massimo di 300 euro per l'acquisto di una bicicletta a pedalata assistita e fino a un massimo di 200 euro per l'acquisto di una bicicletta a propulsione esclusivamente muscolare. È ammessa la concessione di un solo contributo per soggetto richiedente. È ammissibile a contributo la spesa sostenuta successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse destinate alle Camere di commercio per lo svolgimento delle attività di gestione delle pratiche contributive, nonché le modalità di concessione e di erogazione dei contributi.
10. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 7 è disciplinato da una convenzione che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, il cui schema è approvato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 9.
11. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 13.
12. Per le finalità di cui al comma 7, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 9 rimesse alle Camere di commercio, è destinata la spesa di 8.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 13.
13. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella D.
Note:
1Parole aggiunte al comma 7 da art. 4, comma 7, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.