LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2020, n. 15

Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1. In via di interpretazione autentica del disposto dell' articolo 3, comma 69, lettera b), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), per impresa composta da giovani si intende, in caso di società, quella composta da giovani per oltre la metà numerica dei soci e quella composta da giovani per oltre la metà delle quote di partecipazione.
2.
Alla lettera c) del comma 69 dell'articolo 3 della legge regionale 24/2019 , dopo le parole << i Comuni >> sono aggiunte le seguenti: << e i centri abitati >>.

3.
Alla lettera d) del comma 72 dell'articolo 3 della legge regionale 24/2019 , dopo le parole << cinque anni dalla >> sono inserite le seguenti: << data indicata nel decreto di >>.

4. Al fine di consolidare il mantenimento dell'indicazione di produzione geografica protetta "Pitina", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle aziende produttrici a copertura delle spese sostenute per le verifiche disposte dall'Organismo di controllo, nella misura massima per produttore pari a 1.800 euro per l'anno 2020, 1.200 euro per l'anno 2021 e 800 euro per l'anno 2022.
5. Il contributo di cui al comma 4 è concesso secondo le condizioni e i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.
6. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione illustrativa sull'attività dell'impresa agricola con particolare riferimento alla produzione di Pitina e da un preventivo di spesa relativo agli oneri per la certificazione del prodotto per il triennio 2020/2022.
7. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di riconoscimento della spesa.
8. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di 22.800 euro, suddivisi in ragione di 10.800 euro per l'anno 2020, 7.200 euro per l'anno 2021, e 4.800 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 43.
9. Al fine di valorizzare il patrimonio malghivo, riconosciuto di interesse generale ai sensi dell' articolo 2, comma 16, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) è autorizzata a cedere a titolo gratuito ai proprietari delle malghe, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, i potabilizzatori di cui sono già comodatari e che sono stati utilizzati dall'Agenzia per l'attività di ricerca e sperimentazione sul mantenimento delle condizioni di potabilità dell'acqua nelle varie situazioni ambientali.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di bonifica finanziamenti a copertura delle spese di predisposizione di progetti di fattibilità tecnico ed economica, definitivi o esecutivi per la realizzazione delle opere di cui all' articolo 4 della legge regionale 28/2002 e delle opere a tutela del deflusso minimo vitale (DMV).
11. Le domande sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredate del preventivo di spesa e della relazione tecnica che individua le opere da realizzare, la tipologia costruttiva, i costi preventivati, le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e il quadro delle esigenze da soddisfare. Le domande possono riguardare uno o più livelli di progettazione relativi al medesimo intervento.
12. Lo svolgimento dell'istruttoria delle domande avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti, la concessione dei finanziamenti è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
13. I finanziamenti di cui al comma 10 sono concessi, previa verifica dell'ammissibilità della domanda, entro sessanta giorni dalla presentazione della medesima, nella misura del cento per cento del costo previsto e, comunque, nel limite massimo di 250.000 euro per intervento. Con il decreto di concessione i finanziamenti sono liquidati in via anticipata nel limite del 100 per cento. Il decreto di concessione stabilisce i tempi e le modalità di rendicontazione.
14. Qualora le opere oggetto di progettazione trovino positivo finanziamento da parte dello Stato, dell'Unione europea o altri enti pubblici, i Consorzi di bonifica sono tenuti a restituire all'Amministrazione regionale quanto percepito.
15. Per le finalità previste al comma 10 è destinata la spesa di 250.000 euro per il 2020, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 43.
16. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 14 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 4 (Entrate in conto capitale) - Tipologia n. 500 (Altre entrate in conto capitale) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.
17.
Alla fine del comma 101 dell'articolo 3 della legge regionale 24/2019 , è aggiunto il seguente periodo: << L'aiuto è concesso qualora l'importo determinato sia superiore a 150 euro. >>.

18. In deroga a quanto previsto dall' articolo 2 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e dalle disposizioni contenute nelle discipline regionali di settore, la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche è autorizzata a disporre l'erogazione, fino al 90 per cento, degli incentivi concessi e impegnati fino al 30 giugno 2021 ai sensi dell' articolo 33 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), e ai sensi dell'articolo 3, commi da 67 a 83, della legge regionale 24/2019 , con esclusione degli incentivi finanziati con risorse disponibili sugli esercizi successivi al 2021. Le domande per l'erogazione degli incentivi devono pervenire alla Regione entro e non oltre l'1 settembre 2021. L'erogazione è disposta entro trenta giorni dalla richiesta del beneficiario e senza la presentazione di garanzie. Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli recate dalla legge regionale 7/2000 e dalle discipline di settore.
19. Nell'ambito del rapporto di affitto di fondi rustici dei beni immobili regionali in essere tra l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e la società agricola Tenuta Marianis Srl, l'ERSA, attese le esigenze di valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale situato a Casali Marianis in Comune di Palazzolo dello Stella, è autorizzata a rimborsare, a scomputo del canone, le spese per costi vivi sostenuti dal conduttore per interventi che sono stati conclusi o avviati e rendicontati, anche parzialmente, alla data di entrata in vigore della presente legge e risultano conformi alla normativa, anche urbanistica, vigente.
20. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, in prospettiva di una revisione organica della disciplina relativa ai finanziamenti per la viabilità forestale, in via sperimentale, per l'anno in corso, l'istruttoria delle domande dei contributi previsti dall' articolo 41 ter, comma 4, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2014, n. 0166/Pres. (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per interventi di viabilità forestale di cui all'articolo 41 ter, comma 4, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 14, della medesima legge)), si svolge secondo le seguenti modalità e condizioni:
a) la presentazione delle domande è consentita fino al 15 settembre 2020;
b) il contributo è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile ai beneficiari che allegano alla domanda la dichiarazione di impegno a garantire l'accesso pubblico e gratuito alla viabilità oggetto di finanziamento, nel rispetto dei principi della normativa regionale in materia di risorse forestali e di accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale.
21. L'impegno di cui al comma 20, lettera b), ha durata pari al vincolo di destinazione dei beni immobili stabilito dall' articolo 32 della legge regionale 7/2000 . Il mancato rispetto dell'impegno comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato.
22. Coloro che hanno già presentato domanda di contributo per l'anno in corso possono integrarla, entro il termine di cui al comma 20, lettera a), con la documentazione di cui alla lettera b) del medesimo comma.
23. Per quanto non previsto dai commi da 20 a 22, si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 0166/2014.
24. Per le finalità di cui all' articolo 41 ter, comma 4, lettera d), della legge regionale 9/2007 , come integrato dai commi da 20 a 23, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
25.
Dopo il comma 28 bis dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è inserito il seguente:
<<28 ter. Per l'anno 2020 il termine di sessanta giorni di cui comma 28 decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022).>>.

26. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 25, della legge regionale 45/2017 e per gli effetti dell'articolo 3, comma 28 ter, della medesima legge regionale, come aggiunto dal comma 25, è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 43.
27. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3, commi 84 e 86, della legge regionale 24/2019 , i termini "recepire" e "adottare" vanno intesi nel senso che i Comuni aderenti all'associazione nazionale Città del vino utilizzano, nella stesura dei regolamenti comunali di polizia rurale, le linee guida per la corretta gestione dei territori a vocazione vitivinicola adeguandole alle specifiche esigenze del rispettivo territorio comunale.
28. Al fine di limitare il rischio della diffusione del virus COVID-19, per l'anno 2020 la disposizione di cui all' articolo 18, comma 1, lettera g), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), non trova applicazione.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rideterminare l'entità dell'aiuto per la cessione dell'impianto per la tipizzazione e commercializzazione vini in Cormons di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 24/2019 , tenendo conto degli esiti degli approfondimenti condotti presso la Commissione europea e della conseguente relazione suppletiva a precisazione della stima: a tal fine, i terreni del compendio affidato in convenzione, al netto delle migliorie apportate direttamente dalla cooperativa affidataria della gestione, costituiti dal piazzale asfaltato adibito ad area di manovra e a parcheggio comprensivo degli impianti sono assimilabili alle attrezzature e, sul relativo costo, è riconosciuto l'aiuto del 40 per cento.
30. Per le finalità previste dal comma 29, è destinata la spesa di 131.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui all'articolo 11, comma 1.
31. Per quanto disposto dal comma 29, si provvede alla corrispondente variazione dell'accantonamento, ridotto a 1.681.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui all'articolo 12, comma 9.
32. Ai fini della liquidazione dei contributi alle imprese commerciali per il disagio localizzativo di cui all'articolo 2, commi da 143 a 146 bis, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), la categoria di spesa relativa all'acquisizione di materie prime è equiparata a quella relativa all'acquisto di beni di consumo.
33. Le domande di contributo per la riqualificazione delle malghe di cui all' articolo 2, comma 17, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), possono essere presentate nei dieci giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
34.
Dopo il comma 15 dell'articolo 50 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne 42/2017), è aggiunto il seguente:
<<15 bis. Per il rilascio delle autorizzazioni alla cattura di fauna ittica a fini di studio o di salvaguardia di cui all'articolo 31, l'ETPI considera le abilitazioni all'uso dell'elettrostorditore conseguite fino all'organizzazione o al riconoscimento dei corsi per l'utilizzo dell'elettrostorditore di cui al medesimo articolo 31, comma 4.>>.

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere al Comune di Sagrado il contributo per la valorizzazione turistica della strada provinciale Peteano - Monte San Michele - San Martino del Carso nel Comune di Sagrado, a servizio del complesso storico monumentale del Monte San Michele e dei percorsi del Museo all'aperto della Grande Guerra sul Carso, di cui al decreto 1202/SG dell'1 dicembre 2017, nonché a riconoscere all'Unione territoriale intercomunale (UTI) individuata nel decreto medesimo le spese progettuali già sostenute. Il Comune è autorizzato alla revisione del progetto di realizzazione dell'intervento.
36. La domanda per la devoluzione prevista dal comma 35 è presentata dal Comune al Servizio competente in materia di politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento.
37. L'Amministrazione regionale adotta ogni possibile iniziativa che consenta di superare in maniera strutturale la crisi socioeconomica causata dal COVID-19 e, in coerenza a tale strategia, prevede che il Programma Anticrisi COVID-19 istituito con l' articolo 12 della legge regionale 5/2020 , possa sostenere, oltre alle esigenze di liquidità corrente del sistema agroalimentare, anche progetti di investimento aziendale funzionali ad un modello di sviluppo qualificato e di ripresa duratura.
38. Per le finalità di cui al comma 37, nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19, le tipologie di investimento che risultano agevolabili ai sensi di norme regionali nella forma di contribuzione in conto capitale e di finanziamento agevolato possono, in alternativa, essere finanziate dal Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo rinunciando, ad investimenti conclusi, a parte del rientro delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati alle imprese. L'erogazione del finanziamento determina la decadenza dalla domanda di contribuzione in conto capitale.
39. La rinuncia, da parte del Fondo, ai rientri delle quote di ammortamento è realizzata per un importo complessivo massimo pari a 33 milioni di euro.
40. La Giunta regionale con propria deliberazione individua le leggi regionali alle quali applicare i commi da 37 a 39 tra quelle che maggiormente consentono di agevolare la realizzazione di investimenti immediatamente realizzabili da parte di imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, imprese di certificazione di prodotti agricoli, imprese di trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli e imprese di gestione forestale e di trasformazione del legno. La medesima deliberazione definisce anche i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti e per la rinuncia a parte delle quote di ammortamento dei finanziamenti medesimi, garantendo il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
40 bis. I criteri di cui al comma 40 possono prevedere la deroga al divieto generale di contribuzione previsto dall' articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di progetti di filiera o a consentire la continuità d'impresa dell'azienda agricola interessata evitando il frazionamento del patrimonio fondiario funzionale alla sua gestione.
41. Secondo quanto già previsto dall' articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), i commi da 37 a 40 possono essere applicati anche alle domande già presentate ai sensi delle leggi regionali oggetto della predetta individuazione giuntale e sono validi, in tal caso, oltre alle domande, anche gli atti istruttori già compiuti.
42. Per le finalità previste dal comma 38 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
43. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella C.
Note:
1Parole soppresse al comma 18 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 22/2020
2Parole sostituite al comma 18 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 22/2020
3Parole aggiunte al comma 18 da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 22/2020
4Parole aggiunte al comma 40 da art. 3, comma 2, L. R. 22/2020
5Parole sostituite al comma 18 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 13/2021
6Parole aggiunte al comma 38 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 13/2021
7Parole sostituite al comma 39 da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 13/2021
8Parole aggiunte al comma 40 da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 13/2021
9Comma 40 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 13/2021
10Parole sostituite al comma 39 da art. 3, comma 5, L. R. 16/2021
11Comma 10 sostituito da art. 3, comma 45, lettera a), L. R. 13/2022
12Parole soppresse al comma 13 da art. 3, comma 45, lettera b), L. R. 13/2022
13Parole aggiunte al comma 14 da art. 3, comma 45, lettera c), L. R. 13/2022
14Parole sostituite al comma 39 da art. 3, comma 48, L. R. 13/2022
15Parole sostituite al comma 10 da art. 3, comma 35, lettera a), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
16Parole aggiunte al comma 14 da art. 3, comma 35, lettera b), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.