LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2020, n. 15

Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1. Con riferimento a quanto previsto dall' articolo 7, comma 5, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), si autorizza a portare a termine, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, gli interventi laboratoriali previsti e non completati nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 a causa dell'interruzione dell'attività scolastica in presenza, in attuazione delle disposizioni per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Al fine di riconoscere i maggiori oneri conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19 che l'Associazione temporanea d'impresa Effe.Pi. 2020 ha sostenuto per l'anno formativo 2019/2020, con particolare riferimento agli oneri per l'attivazione di servizi di formazione a distanza, e che dovrà sostenere nell'anno formativo 2020/2021, l'Amministrazione regionale conferma il contributo concesso per l'anno formativo 2019/2020 anche qualora, a causa di interruzione delle attività a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il numero delle ore di formazione svolte sia inferiore a quello previsto dall'ordinamento regionale dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui all' articolo 12 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.
3. Al fine di consentire la ripresa e la completa realizzazione delle attività formative finanziate dal Fondo sociale europeo, rimaste sospese a seguito dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle ordinanze del Presidente della Regione concernenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, emanate a partire dal 23 febbraio 2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare misure di carattere straordinario, anche in deroga alle vigente disposizioni che disciplinano le modalità di realizzazione delle attività di carattere formativo, con l'obiettivo di garantire il raggiungimento delle competenze previste o la certificazione delle competenze acquisite dagli allievi laddove il completo svolgimento del percorso non risulti attuabile.
4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta regionale, sono approvati le misure di carattere straordinario e l'elenco delle attività formative individuate, nonché il termine di applicazione delle misure stesse, comunque non superiore alla data del 31 dicembre 2020.
5. I periodi di sospensione dell'attività dei servizi educativi per la prima infanzia, disposti ai sensi di provvedimenti emanati da autorità pubbliche in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono computati come periodi di apertura del servizio erogato dalle sezioni primavera di cui all' articolo 38 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), ai fini dell'accesso ai contributi relativi all'anno scolastico 2019-2020.
6. Al fine di promuovere lo sviluppo di attività economiche sul territorio regionale e consentire la ripresa economica del tessuto produttivo regionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese e loro consorzi, alle associazioni, alle fondazioni e ai soggetti esercenti le libere professioni, incentivi per l'assunzione di almeno dieci lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi.
7. Al fine della concessione degli incentivi di cui al comma 6 rilevano le assunzioni effettuate sul territorio regionale dall'1 luglio al 31 dicembre 2020, purché la sede di lavoro sia ubicata sul territorio regionale medesimo.
8. L'importo complessivo dell'incentivo è determinato in base al numero di assunzioni effettuate ed è definito in ragione di 10.000 euro per ciascuna assunzione a tempo indeterminato e di 4.000 euro per ciascuna assunzione a tempo determinato. In caso di assunzione a tempo parziale, in ogni caso di durata non inferiore al 50 per cento, la misura della quota di incentivo riferita al singolo lavoratore è ridotta in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale risultante all'atto della concessione.
9. L'importo complessivo dell'incentivo è incrementato del 10 per cento nel caso in cui sia realizzato un numero di assunzioni compreso tra 15 e 30; è incrementato del 20 per cento nel caso sia realizzato un numero di assunzioni compreso tra 31 e 50, ed è incrementato del 25 per cento se sono realizzate più di 50 assunzioni.
10. Nel caso in cui, dopo l'erogazione dell'incentivo, ed entro i trentasei mesi dall'assunzione a tempo indeterminato, ovvero entro la scadenza del rapporto a tempo determinato, si verifichi la cessazione del rapporto di lavoro, si procede alla revoca parziale dell'incentivo limitatamente alla quota relativa al lavoratore cessato; non danno luogo alla revoca parziale il licenziamento per motivi diversi dalla giusta causa, le dimissioni e il decesso del lavoratore intervenute nel medesimo arco temporale a condizione che il beneficiario provveda, nel termine perentorio di sessanta giorni, alla sostituzione del lavoratore cessato, con la medesima tipologia contrattuale.
11. Gli incentivi sono erogati secondo le modalità del procedimento a sportello ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
12. Le domande per la concessione degli incentivi di cui al comma 6 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, a pena di inammissibilità, dal 15 settembre al 15 ottobre 2020.
13. Gli incentivi di cui al comma 6 non sono cumulabili con altri interventi di incentivazione alle assunzioni previsti dalla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché con l'intervento di cui al Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 Pianificazione periodica delle operazioni - PPO 2019 Programma Specifico 96/2019 "Incentivi alle imprese per l'assunzione di disoccupati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato al fine di fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".
14. Salvo quanto diversamente disciplinato dalla legge, per gli incentivi di cui al comma 6 trova applicazione la vigente regolamentazione attuativa degli articoli 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 18/2005 , in relazione ai requisiti dei beneficiari degli incentivi, ai requisiti delle assunzioni, alla cumulabilità degli incentivi, alla modalità di presentazione delle istanze e alle disposizioni procedurali comuni.
15. I contributi di cui al comma 6, sono concessi quali aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni dirette in applicazione dell'articolo 54 del Regime quadro nazionale (Sezione 3.1 del Quadro temporaneo) nel rispetto cumulativo di tutte le condizioni contenute nei seguenti documenti:
a) Regime quadro della disciplina degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 64 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19);
b) Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C(2020) 1863 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e successive modificazioni;
c) Decisione State Aid SA.57201 adottata dalla Commissione europea in data 21 maggio 2020 con cui è riconosciuta la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel decreto legge 34/2020 , con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
16. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa di due milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 21.
17. A conferma del particolare rilievo sociale delle università della terza età e della libera età, quale fattore di promozione e sviluppo della formazione degli adulti e degli anziani nell'ambito dell'apprendimento non formale, la legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41 (Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale), è così modificata:
a)
al comma 2 dell'articolo 2 dopo le parole << l'utilizzazione delle strutture all'uopo destinate >> sono inserite le seguenti: << incluso il canone d'affitto e l'importo della quota interessi dei mutui per acquisto o ristrutturazione della sede >>;

b)
dopo il comma 4 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Per le finalità di cui all'articolo 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle università della terza età e della libera età, contributi in conto capitale per l'acquisto, l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria della sede e per l'acquisto di arredi e attrezzatura, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, fatto salvo una minore percentuale di finanziamento in applicazione della vigente normativa in materia di aiuti di Stato.>>;

c)
dopo il comma 2 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Con riferimento ai contributi di cui all'articolo 2, comma 4 bis, con regolamento regionale sono disciplinati i criteri di valutazione dei progetti, i termini e le modalità di concessione, di erogazione, anche anticipata e di revoca dei contributi, le tipologie di spese ammissibili, nonché i termini di rendicontazione.>>.

18. Per le finalità di cui al comma 4 bis dell'articolo 2 della legge regionale 41/2017 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 21.
19. In deroga alla vigente normativa regolamentare della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), allorché la spesa rendicontata sia almeno pari al 40 per cento della spesa ammessa in base a contributi concessi nell'anno 2019 e nell'anno 2020, il beneficiario ha diritto a ricevere il contributo rideterminato in base alle minori spese sostenute a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
20. Per le finalità di cui al comma 19 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
21. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella G.