LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2020, n. 15

Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. All' articolo 9 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
<<5 bis. Il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi nell'anno 2020, a valere sugli avvisi pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2019, n. 1889, e ai sensi dell' articolo 6, comma 27, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), con i contributi concessi nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge regionale 5/2012 , nonché con gli incentivi concessi nell'anno 2019 a valere sull'avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2019, n. 1495, è prorogato al 31 dicembre 2021.
5 ter. Il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi annuali a progetti o programmi triennali di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 16/2014 , nonché con gli incentivi di cui agli articoli 10, 17 bis, 20, 25, 26 bis, 26 ter, 29 bis, 30 bis e 31, della legge regionale 16/2014 , concessi nell'anno 2020, è prorogato al 31 dicembre 2021.
5 quater. I progetti o programmi di cui al comma 5 ter possono essere realizzati anche nel corso dell'anno 2021 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2020.>>;

b)
al comma 6 le parole << dai commi 4 e 5 >> sono sostituite dalle seguenti: << dai commi 4, 5, 5 bis e 5 ter >>.

2.
Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), dopo le parole << continua ad applicarsi la normativa regionale previgente >>, sono aggiunte le seguenti: << , salva la possibilità di erogare l'incentivo, su richiesta del beneficiario, in un'unica soluzione anticipata >>.

3. L'Amministrazione regionale, in relazione alla sopravvenuta indisponibilità dell'area oggetto degli interventi in capo alla A.D. Tennis Porpetto di Porpetto, è autorizzata a confermare, al soggetto medesimo, i contributi concessi con i decreti n. 2663/ALP 5SP del 23 novembre 2009 e n. 2106/ALP 5SP 1 del 7 settembre 2010, per la realizzazione di uno o più interventi da eseguirsi presso l'impianto da tennis comunale di Porpetto.
4. La spesa relativa al nuovo intervento ovvero ai nuovi interventi non può superare la somma dei contributi originariamente concessi, senza onere di compartecipazione da parte del beneficiario.
5. Per le finalità di cui al comma 3 l'A.D. Tennis Porpetto presenta alla struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma dei contributi, secondo le disposizioni dettate dall' articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
6. In attuazione del comma 3 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 5, a confermare i contributi e a fissare i nuovi termini procedimentali.
7. L'Amministrazione regionale procede alla cancellazione dei residui passivi prescritti derivanti dai procedimenti relativi alle disposizioni di cui all' articolo 68 della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39 (Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10), e all' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive), e in assenza della documentazione giustificativa che consenta il recupero delle somme, non intraprende azioni per la ripetizione di quanto eventualmente già percepito dai beneficiari finali.
8. L'accertamento dell'insussistenza degli elementi necessari per la ripetizione delle somme di cui al comma 7 è dichiarato dal Direttore del servizio competente in materia di impiantistica sportiva.
9. Per il perseguimento delle finalità di cui all’ articolo 12 bis, comma 5, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), l’ERPAC è autorizzato a utilizzare le risorse finanziarie già trasferitegli nel 2019, ai sensi dell’ articolo 7, comma 5, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), fino all’anno 2023, anche per l’acquisizione di servizi, la realizzazione di studi e ricerche e l’attivazione di borse di studio e tirocini finalizzati alla costituzione del MESS e all’avvio delle attività di coordinamento e promozione dello stesso.
10. Il finanziamento di cui all'articolo 13, commi da 25 a 26, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), concesso al Comitato organizzatore dell'evento denominato <<EYOF FVG 2023, Festival Olimpico della Gioventù Europea>> può essere destinato, nel limite di 30.000 euro, alla costituzione del fondo di dotazione.
11.
Al comma 25 quater dell'articolo 13 della legge regionale 29/2018 dopo la parola << PromoTurismoFVG >> sono aggiunte le seguenti: << e di Insiel SpA, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di ICT >>.

12. In considerazione dell'importanza del giacimento fossilifero e delle ricche testimonianze archeologiche dell'area localizzata nella frazione del Comune di Duino Aurisina, denominata Villaggio del Pescatore, la Regione è autorizzata a stipulare un accordo di programma finalizzato alla valorizzazione e allo sviluppo del sito paleontologico del Villaggio del Pescatore e alla creazione di un parco naturalistico, archeologico e paleontologico, comprese l'individuazione e l'acquisizione delle relative aree.
13. Con l'accordo di programma sono definiti gli indirizzi, le finalità e i tempi di creazione del parco, le modalità di acquisizione delle aree e i relativi oneri e le ulteriori modalità di realizzazione dell'azione integrata di Regione, Comune di Duino Aurisina e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, per il conseguimento delle finalità di valorizzazione e sviluppo dell'area di cui al comma 12.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Duino Aurisina i contributi concessi ai sensi dell' articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), e confermati con le deliberazioni della Giunta regionale 3 luglio 2015, n. 1335 per 462.562,55 euro e 13 novembre 2015, n. 2262 per 55.312,51 euro, per un totale di 517.875,06 euro per la partecipazione del Comune medesimo all'accordo di programma finalizzato alla valorizzazione e allo sviluppo del sito paleontologico del Villaggio del Pescatore e alla creazione di un parco naturalistico, archeologico e paleontologico, comprese l'individuazione e l'acquisizione delle relative aree, di cui ai commi 12 e 13.
15. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per gli anni 2020 e 2021, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2020 e 500.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 30.
16. Allo scopo di sostenere e favorire il rilancio del settore teatrale regionale fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica in atto, le graduatorie relative all'annualità 2020 degli incentivi previsti dal decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 191 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), vengono finanziate sino a concorrenza dell'importo complessivo di 1.446.431,35 euro, di cui 179.120 euro destinati alle sale teatrali con capienza sino a 300 posti, 697.811,35 euro destinati a quelle con capienza da 301 a 800 posti e 569.500 euro per le sale teatrali con capienza superiore agli 800 posti.
17.  
( ABROGATO )
(1)
18.  
( ABROGATO )
(2)
19. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa di 1.207.311,35 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 30.
20. Per le finalità previste dal comma 16 si provvede per 239.120 euro a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
21. All' articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 5 dopo la parola << associazioni >> sono inserite le seguenti: << , società sportive iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, tenuto dal CONI >> e dopo la parola << culturale >> è aggiunta la seguente: << , sportivo >>;

b)
dopo il comma 5 bis.1 è inserito il seguente:
<<5 bis.1.1 Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 trovano applicazione anche a favore di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, a fronte di eventi giudicati di particolare rilevanza regionale.>>.

22. In considerazione della rilevanza delle attività sportive per il benessere e la salute delle persone e della società, al fine di incentivare e sostenere lo svolgimento dell'attività sportiva in piena sicurezza e nel rispetto delle disposizioni sanitarie finalizzate alla prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, tramite il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, le Federazioni sportive operanti sul territorio regionale, con un contributo per il sostegno dei costi necessari alla sanificazione degli ambienti, utilizzati in orario extrascolastico, con specifico riferimento agli spazi per attività sportiva e ai servizi di supporto degli impianti sportivi collocati in plessi scolastici o a uso scolastico, ivi comprese le spese finalizzate al rispetto delle prescrizioni per l’igiene e la profilassi.
22 bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica COVID-19, l'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a finanziare, tramite il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, le Federazioni sportive operanti sul territorio regionale per il ristoro dei costi imputabili alle Associazioni e Società sportive a esse affiliate e iscritte, negli anni 2020 e 2021, al Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche istituito dal CONI, a far data dall'1 gennaio 2021, per la sanificazione, con specifico riferimento agli spazi per attività sportiva e ai servizi di supporto, di impianti sportivi di proprietà pubblica da essi utilizzati e diversi da quelli già oggetto di finanziamento di cui al comma 22, nonché con riferimento al rispetto delle prescrizioni per l'igiene e la profilassi.
23. Per le finalità di cui al comma 22 e 22 bis le Federazioni sportive operanti sul territorio regionale presentano istanza al CONI FVG, corredata di un elenco delle strutture sportive di cui ai commi medesimi e di un preventivo di spesa per le attività di sanificazione.
24. Il Servizio competente in materia di sport trasferisce al CONI FVG il finanziamento e con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport stabilisce altresì modalità e termini di rendicontazione.
25. Il CONI FVG ripartisce il finanziamento regionale in ragione ai fabbisogni manifestati dalle Federazioni e ritenuti congrui dal Comitato regionale medesimo.
26. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 30.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Lignano Sabbiadoro per gli interventi di adeguamento funzionale, nonché per l'omologazione dell'impianto sportivo stadio G. Teghil di Lignano Sabbiadoro.
28. Per le finalità di cui al comma 27 il Comune di Lignano Sabbiadoro presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione di cui all' articolo 56 della legge regionale 14/2002 . Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
29. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 30.
30. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella F.
Note:
1Comma 17 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 22/2020
2Comma 18 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 22/2020
3Parole aggiunte al comma 22 da art. 6, comma 18, L. R. 22/2020
4Parole aggiunte al comma 22 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 2/2021
5Comma 22 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 2/2021
6Parole aggiunte al comma 23 da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 2/2021
7Parole sostituite al comma 23 da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 2/2021
8Parole soppresse al comma 23 da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 2/2021
9Parole sostituite al comma 9 da art. 6, comma 42, L. R. 15/2022