LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


CAPO XIV
 DISPOSIZIONI INTERSETTORIALI
Art. 112
  (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 44/2017)
1.
Al comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), le parole << con atto avente data certa >> sono sostituite dalle seguenti: << pattiziamente, anche >>.

Art. 113
  (Sostituzione dell'articolo 20 bis della legge regionale 38/1995)
1.
L' articolo 20 bis della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), è sostituito dal seguente:
<<Art. 20 bis
 (Pignoramento dell'assegno vitalizio)
1. Per il recupero dei propri crediti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a ridurre il pignoramento dell'assegno vitalizio e della sua quota entro il limite di un mezzo dello stesso e fino alla concorrenza di quanto dovuto, a fronte di documentate condizioni di difficoltà economica rappresentate dal debitore che ne faccia richiesta. La riduzione è disposta con decreto del Direttore della struttura competente, su conforme parere dell'Avvocatura della Regione.>>.

2. L' articolo 20 bis della legge regionale 38/1995 , come sostituito dal comma 1, si applica anche alle procedure di recupero del credito in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.