Art. 38
(Proroga convenzioni gestione impianti sportivi)
1. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del
decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13 , e del
decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), i rapporti di concessione o le convenzioni per la gestione degli impianti sportivi di proprietà pubblica, scaduti al 31 dicembre 2021 e per i quali siano in corso di svolgimento le procedure volte all'affidamento della gestione degli impianti medesimi, ovvero prorogati ai fini dell'avvio delle procedure anzidette, possono essere rinnovati o ulteriormente prorogati, ai sensi dell'
articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), previo accordo tra le parti, fino al termine previsto dall'
articolo 10 ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 10, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 159, comma 1, L. R. 6/2021
3Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 5, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 25, lettera a), L. R. 13/2022
5Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 25, lettera b), L. R. 13/2022