LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 17
  (Indennità degli amministratori locali. Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 18/2015)
1. Al comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
<<g) riduzione di un quinto delle indennità previste alla lettera a) per i lavoratori dipendenti a tempo pieno che non siano collocati in aspettativa;>>;

b)
alla lettera h) dopo le parole << di un rimborso >> sono inserite le seguenti: << , anche forfettario, >>.

2. La Regione attua un concorso finanziario volto a ridurre l'impatto sui bilanci comunali dei maggiori oneri derivanti dall'aumento delle indennità degli amministratori locali.
3. Il concorso finanziario di cui al comma 2 è definito con legge regionale.
4. Le indennità degli amministratori locali, come definite con deliberazione della Giunta regionale in applicazione dell' articolo 41, comma 3, della legge regionale 18/2015 , come modificato dal comma 1, non possono essere inferiori a quelle percepite alla data di entrata in vigore della presente legge.