LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 12
  (Disposizioni attuative dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 21/2019)
1. Per l'attuazione di quanto previsto dall' articolo 29, comma 2, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), la Regione incrementa la propria dotazione organica, con riferimento alle categorie e profili professionali interessati, di un numero pari a quello del personale trasferito alla Regione ai sensi del succitato articolo 29, comma 2, della medesima legge regionale.