LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


CAPO IX
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA
Art. 70
 (Percorsi formativi rivolti al personale dell'esercito)
1. Al fine di aumentare le potenzialità di inserimento lavorativo del personale dell'esercito al termine del periodo di servizio e di migliorare le capacità operative anche in missioni di pace e in operazioni di supporto in caso di pubbliche calamità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare intese con il Comando delle Forze operative di supporto. Le intese sono volte a promuovere, in via sperimentale, percorsi formativi professionalizzanti, anche finalizzati al conseguimento di attestati di qualifica riferiti a profili professionali ricompresi nel Repertorio delle qualificazioni regionali, rivolti al personale dell'esercito assegnato a reparti stanziati sul territorio regionale.
2. Con avviso emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal direttore competente in materia di formazione professionale, sono individuati i soggetti attuatori dei percorsi formativi di cui al comma 1, tra i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale, che alla data di avvio dei percorsi risultano accreditati, ai sensi della normativa regionale vigente in materia di accreditamento delle strutture formative, nelle macrotipologie individuate dall'avviso medesimo. La domanda può essere presentata in forma singola o in partenariato, nella forma di Associazione temporanea di imprese (ATI), se non costituita, con la manifestazione dell'impegno a costituirsi in ATI. Il medesimo avviso disciplina i termini e le modalità per la presentazione della domanda, i criteri di selezione della domanda, la descrizione dei percorsi formativi e le modalità di attuazione degli stessi, i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
Art. 71
  (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 13/2004)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. I progetti di aggiornamento professionale si svolgono in ambito regionale. Per il finanziamento del contributo di cui al comma 1, è necessaria la partecipazione a maggioranza dei professionisti che esercitano l'attività con sede legale o operativa in regione.>>.

Art. 72
  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 13/2018)
1.
Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), le parole: << del sistema scolastico regionale >> sono soppresse.

2. La disposizione di cui all' articolo 9, comma 1 della legge regionale 13/2018 , come modificata dal comma 1, si applica anche alle domande in corso di presentazione per l'anno scolastico 2019-2020.
Art. 73
  (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 13/2018)
1.
Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 13/2018 , le parole << i Comuni e loro Consorzi, Enti, Associazioni, Istituzioni e Cooperative che gestiscono scuole dell'infanzia >> sono sostituite dalle seguenti: << i soggetti pubblici e privati che gestiscono scuole dell'infanzia non statali >> e dopo le parole << concorrendo alla realizzazione del servizio di educazione scolastica. >> sono inserite le seguenti: << I soggetti beneficiari non devono trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge e non devono avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. >>.

Art. 74
  (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 27/2007)
1.
Dopo il comma 8 ter dell'articolo 21 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), è aggiunto il seguente:
<<8 quater. I soggetti cancellati dall'Elenco non possono richiedere per i successivi tre anni una nuova iscrizione.>>.

Art. 75
 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido)
1. Al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla Società Cooperativa Universiis, per la gestione dei nidi Rondinelle di Tarcento e di Majano e al Comune di Codroipo, per la gestione del nido Mondo dei piccoli, un contributo straordinario di misura non superiore alla differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia nell'anno educativo 2018/2019.
2. Per accedere al contributo di cui al comma 1 la Società Cooperativa Universiis e il Comune di Codroipo devono presentare domanda, completa delle informazioni necessarie a procedere alla ripartizione delle risorse, alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per la ripartizione delle risorse disponibili per le finalità di cui al comma 1 e per l'erogazione e la concessione dei contributi, si applicano le previsioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 128 (Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)).
Art. 76
  (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 24/2019)
1. All' articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 86 le parole << dai 4 ai 14 anni >> sono sostituite dalle seguenti: << dai 3 ai 14 anni >>;

b) al comma 87 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
dopo le parole << nucleo familiare >> sono inserite le seguenti: << con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a 30.000 euro, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all' articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), >>;

2)
le parole << di età 4-14 anni >> sono sostituite con le seguenti: << di età 3-14 anni >> e le parole << di età 4-12 anni >> sono sostituite dalle seguenti: << di età 3-12 anni >>;

3)
dopo le parole << spesa sostenuta >> sono aggiunte le seguenti: << a esclusione del rimborso per le spese sostenute di cui all' articolo 9, comma 3 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 6 (Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio) >>.

Art. 77
 (Emergenza epidemiologica COVID-19)
1. Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare con risorse del Fondo Sociale Europeo, a valere sul Programma Operativo 2014/2020, i seguenti programmi specifici, pianificati e previsti nel documento di "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO":
a) Programma specifico 94/19 - "Supporto alle istituzioni scolastiche per la realizzazione della didattica a distanza. EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19";
b) Programma specifico 96/19 - "Incentivi alle imprese per l'assunzione di disoccupati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, al fine di fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
c) Programma specifico 101/20 - "Sostenere l'adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, attraverso lo sviluppo di piani aziendali e l'adozione di adeguata strumentazione informatica, per adottare strumenti di lavoro agile ovvero di smart working. EMERGENZA DA COVID-19".
Art. 78
  (Modifiche all'articolo 15 ter della legge regionale 20/2005)
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 15 ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), sono aggiunti i seguenti:
<<3 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 1 contributi per il contenimento delle rette a carico delle famiglie. Con il regolamento di cui al comma 3 sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi.
3 ter. In deroga all' articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le eventuali erogazioni anticipate dei contributi di cui al presente articolo non sono subordinate alla presentazione di fideiussioni bancarie o polizze assicurative.>>.

Art. 79
  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 6/2020)
1.
Il comma 11 dell'articolo 9 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 6 (Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio), è sostituito dal seguente:
<<11. Nelle more del completamento delle procedure di accreditamento e in deroga a quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 15 ter, della legge regionale 20/2005 , la domanda di contributo relativa al Fondo per il contenimento delle rette, per il solo anno 2020, può essere presentata dai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale, dei servizi per la prima infanzia di cui all' articolo 3 della legge regionale 20/2005 , accreditati ovvero in possesso del disciplinare di impegni in corso di validità, sottoscritto ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 139 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all' articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), o dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2020, n. 48 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all' articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), nonché dai soggetti gestori che rivestono le funzioni di ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni.>>.

Art. 80
 (Interventi a sostegno delle Sezioni Primavera)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per le finalità di cui all' articolo 38 della legge regionale 13/2018 , nella misura fissata dall'articolo 115, comma 24, in favore della Fondazione Falcon Vial - Fabrici - Morassutti di San Vito al Tagliamento, ente gestore della Scuola dell'Infanzia paritaria "Gian Paolo e Federico Morassutti".
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 0216/Pres (Regolamento recante requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle sezioni primavera, ai sensi dell' articolo 38 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale). Sono ammesse a contributo le spese già sostenute per l'anno scolastico 2019/2020.
Art. 81
 (Proroga dei termini di rendicontazione in materia di istruzione)
1. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sul Bando per il sostegno delle attività delle scuole e degli istituti di musica con finalità professionali, approvato con decreto n. 3793/LAVFORU del 9 aprile 2019, possono essere rendicontate fino al termine del 30 giugno 2020.
2. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sui Bandi per la realizzazione di progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche - POF, anno scolastico 2017/2018 e anno scolastico 2018/2019, approvati con decreti n. 2096/LAVFORU del 6 aprile 2017 e n. 3060/LAVFORU del 18 aprile 2018, possono essere rendicontate fino al termine del 30 giugno 2020.