LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 20
  (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 5/2020)
1. All' articolo 8 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << tra il 4 ottobre >> sono sostituite dalle seguenti: << tra il 6 settembre >>;

b)
al comma 2 le parole << entro il 4 agosto >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 18 luglio >>;

c)
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
<<4 bis. Nell'anno 2020, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con il referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, trova applicazione, relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione, la normativa statale che disciplina la contemporaneità.
4 ter. Limitatamente alle elezioni comunali dell'anno 2020, in deroga a quanto previsto dall' articolo 28, comma 1, della legge regionale 19/2013 , nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. Negli altri comuni la dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da un numero di elettori:
a) non inferiore a 10 e non superiore a 30 nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti;
b) non inferiore a 20 e non superiore a 60 nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
c) non inferiore a 33 e non superiore a 100 nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.>>.