Art. 1
(Realizzazione di spazi pubblici all'aperto Covid-free)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'allestimento di spazi pubblici all'aperto finalizzati a ospitare spettacoli dal vivo e conformi alle misure di sicurezza necessarie a soddisfare l'attuazione dei protocolli sanitari COVID-19.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e turismo di concerto con l'Assessore alla salute, sentite le Amministrazioni comunali coinvolte, sono stabiliti, con procedure improntate alla massima celerità e urgenza, i criteri e i requisiti per l'individuazione e per la successiva realizzazione delle aree Covid-free individuate e dislocate equamente nel territorio regionale, nonché le modalità di erogazione della spesa sostenuta per l'allestimento.
Art. 2
(Sostegno creditizio al comparto audiovisivo regionale)
1. La Regione promuove l'adozione, da parte del sistema creditizio, di procedure e condizioni che consentono alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva operanti nel territorio regionale la cessione dei crediti di imposta a intermediari finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale.
2. Le procedure e le condizioni per la cessione dei crediti di imposta sono definite nella convenzione stipulata dall'Amministrazione regionale con gli intermediari finanziari di cui al comma 1.
Art. 3
(Disposizioni finanziarie)
1.
Per le finalità previste dall'articolo 9 bis, comma 1, e dall'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5, della
legge regionale 6 novembre 2006, n. 21
(Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione del beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante storno di 250.000 euro, per l'anno 2020 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e dl gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
3. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3, si provvede mediante rimodulazione per 150.000 euro all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) e mediante storno per 350.000 euro dalla Missione n. 14 (Industria PMI Artigianato) - Programma n. 3 (Ricerca e Innovazione) - Titolo n. 1 (Spesa corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
5.
Ai sensi dell'
articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.