LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 2020, n. 11

Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015.

TESTO VIGENTE dal 26/06/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 10
  (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 2/2012)
1. All' articolo 10 della legge regionale 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Le sedute del Comitato di gestione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e possono svolgersi anche in videoconferenza. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.>>;

b)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, sono stabiliti gli importi dell'indennità annuale di carica, nonché del gettone di presenza per i componenti del Comitato di gestione, e sono approvati, in attuazione dell' articolo 23 bis, comma 1, della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), i rendiconti delle gestioni fuori bilancio afferenti ai fondi amministrati dal Comitato di gestione.>>;

c)
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
<<9 bis. Per assicurare al Comitato di gestione un adeguato supporto tecnico, amministrativo e organizzativo in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione dei Fondi di cui all'articolo 2, nonché per la realizzazione di specifico programma informatico, l'Amministrazione regionale stipula apposite convenzioni con soggetti idonei scelti in conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
9 ter. Il recupero dei crediti della Regione derivanti dai finanziamenti agevolati attivati a valere sui Fondi di rotazione di cui all'articolo 2 è svolto dalla Regione secondo le disposizioni vigenti in materia di difesa e rappresentanza in giudizio della Regione. Nel caso in cui l'istituto finanziatore sia titolare del rapporto di finanziamento, il recupero dei crediti è svolto da avvocati incaricati dall'istituto medesimo, sulla base di apposita convenzione che disciplini altresì l'affidamento dell'incarico e la ripartizione delle spese.
9 quater. All'esito delle procedure di cui al comma 9 ter, nel caso di recupero effettuato dagli istituti finanziari convenzionati previa acquisizione del parere tecnico del legale incaricato che attesta il completamento delle procedure ovvero l'inesigibilità del credito o l'antieconomicità delle azioni di recupero, il Comitato dà atto delle eventuali perdite subite a valere sulla dotazione del fondo di rotazione interessato, tenuto conto della quota posta a carico dell'istituto mutuante convenzionato, con conseguente annullamento del credito, dandone evidenza in sede di presentazione del rendiconto della pertinente gestione fuori bilancio ai sensi dell' articolo 9 della legge 1041/1971 .
9 quinquies. Il Comitato di gestione può deliberare, su eventuale proposta motivata da parte dell'istituto finanziario convenzionato, l'autorizzazione al rimborso parziale, anche dilazionato, del credito derivante dall'attivazione degli interventi a valere sui Fondi di rotazione amministrati dal Comitato medesimo:
a) qualora tale proposta, come attestato da legale professionista incaricato dall'istituto convenzionato, comporti una migliore tutela delle ragioni creditorie e sia più conveniente rispetto all'avvio o alla prosecuzione di attività di recupero del credito ovvero di procedure concorsuali;
b) in caso di accordo di ristrutturazione del debito o di concordato e di altre procedure di regolazione della crisi d'impresa, così come previsti dalla vigente legislazione in materia, qualora tale proposta, come attestato da professionista indipendente ovvero da altri soggetti competenti ai sensi della vigente normativa in materia, comporti la soddisfazione del credito in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste causa di prelazione, e a condizioni non inferiori o meno vantaggiose rispetto ai creditori con grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei.>>.

2.
Ai fini della efficiente transizione al nuovo sistema di gestione amministrativa, in applicazione dell' articolo 10, comma 9 bis, della legge regionale 2/2012 , come inserito dal comma 1, lettera c), l'Amministrazione regionale è autorizzata a continuare ad applicare fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all'articolo 98, commi 12, 14 e 16, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 << Disciplina organica del turismo >>).