LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 2020, n. 11

Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015.

TESTO VIGENTE dal 26/06/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 6
  (Inserimento degli articoli 5 bis e 5 ter nella legge regionale 3/2020)
1.
Dopo l' articolo 5 della legge regionale 3/2020 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 5 bis
 (Albergo diffuso - domande anno 2020)
1. Al fine di consentire la continuità dei finanziamenti previsti dall'articolo 8, commi da 69 a 73, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi, alle domande di finanziamento per l'anno 2020 già presentate o che saranno presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2020 , si applicano le modalità previste dal Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2015, n. 0189/Pres (Regolamento di esecuzione dell' articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi).
2. In deroga a quanto previsto dal Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0189/2015 per le domande di cui al comma 1 sono considerate ammissibili le spese sostenute per il personale dipendente e per prestatori di servizi di gestione della reception e di pulizia degli alloggi nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta.
Art. 5 ter
 (Utilizzo diretto di aree private all'aperto attigue a un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande)
1. Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande, l'utilizzo di aree private all'aperto attrezzate attigue a un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando che l'esercizio dell'attività su tali aree esterne è subordinato all'osservanza della conformità alle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di impatto acustico, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché di ogni altra disposizione, e delle eventuali prescrizioni conseguentemente stabilite in via amministrativa, relativa a settori per i quali assume rilevanza l'utilizzo delle suddette aree per l'attività ivi esercitata.
2. Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande, l'utilizzo di aree pubbliche oggetto di concessione di occupazione di suolo pubblico attrezzate attigue a un esercizio di somministrazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.>>.