LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 maggio 2020, n. 10

Misure urgenti in materia di cultura e sport.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  20/05/2020
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero

Art. 14
  (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 23/2015)
1. All' articolo 30 della legge regionale 23/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Le biblioteche riconosciute di interesse regionale vengono sottoposte a revisione periodica. All'esito di tale revisione, con deliberazione della Giunta regionale, vengono disposte le conferme ovvero le revoche dei provvedimenti di riconoscimento la cui efficacia decorre dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della relativa deliberazione.>>;

b)
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << A tal fine, gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale presentano annualmente apposita domanda. È inammissibile la domanda di finanziamento presentata dall'ente gestore di una biblioteca nei confronti della quale è stata disposta la revoca del provvedimento di riconoscimento, per l'anno di efficacia della revoca medesima. >>.