LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 maggio 2020, n. 10

Misure urgenti in materia di cultura e sport.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  20/05/2020
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 8 bis aggiunto da art. 6, comma 4, L. R. 22/2020
Art. 1
  (Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 3/2020)
1.
L' articolo 9 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è sostituito dal seguente:
<<Art. 9
 (Misure urgenti in materia di cultura e sport connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. I beneficiari di incentivi concessi negli anni 2019 e 2020 in applicazione della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di contributi di cui all'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), di contributi di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 luglio 2019, n. 10 (Istituzione della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont" e del riconoscimento "Memoria del Vajont"), del contributo di cui all' articolo 21 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), del contributo di cui all'articolo 6, commi da 38 a 41, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), del contributo di cui all' articolo 11, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 12 (Norme in materia di cultura, sport e solidarietà), del contributo di cui all' articolo 8 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 4 (Interventi volti alla conoscenza, alla diffusione e al ricordo del dramma delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata. Norme urgenti in materia di cultura), dei contributi di cui agli articoli 11, 13, 18 per l'organizzazione di manifestazioni sportive, 18 bis e 21 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), che, a causa della sospensione di manifestazioni, iniziative ed eventi di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa, e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, disposta con provvedimenti urgenti, in conseguenza all'emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto o debbano modificare, spostare o annullare le attività programmate e oggetto di finanziamento, ottengono dal Servizio competente l'assenso alla modifica del progetto finanziato o dell'attività finanziata, previa richiesta motivata.
2. Nei casi previsti dal comma 1 sono ammissibili a rendicontazione anche le spese sostenute o da sostenere in relazione alle attività, manifestazioni, iniziative ed eventi che non si sono potuti svolgere e quelle da sostenere in relazione alle attività, manifestazioni, iniziative ed eventi svolti successivamente in conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Nei casi previsti dal comma 1, anche in deroga alle previsioni sull'ammissibilità delle spese e ai limiti previsti per le medesime dalle discipline di settore, sono altresì ammissibili a rendicontazione le spese generali di funzionamento, comunque denominate, nel limite del 70 per cento dell'incentivo concesso, ivi comprese quelle relative a interessi passivi per anticipazioni o fidi e quelle relative a beni e servizi acquistati, noleggiati o presi in locazione, anche finanziaria, per rispettare le prescrizioni di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19, le quali sono ammissibili anche qualora la documentazione giustificativa delle spese non è intestata al beneficiario dell'incentivo, ma le spese risultano effettivamente sostenute da esso. Sono fatte salve le disposizioni di settore qualora più favorevoli.
4. Il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi nell'anno 2019, a valere sulle seguenti disposizioni, è prorogato al 31 gennaio 2021:
a) articolo 5, commi 1 e 5, della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura);
b) articolo 22, commi da 1 a 3, della legge regionale 5/2012 ;
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi a valere sulle seguenti disposizioni, è prorogato al 30 novembre 2020:
a) legge regionale 16/2014 , per gli incentivi concessi nell'anno 2019;
b) articolo 21 della legge regionale 4/2018 , per il contributo concesso nell'anno 2018.
6. I termini previsti dai commi 4 e 5 possono essere ulteriormente prorogati, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario.>>.

Art. 2
 (Conferma entità del contributo e sovvenzione)
1. Al fine di sostenere i settori della cultura e dello sport, è confermata l'entità degli incentivi concessi negli anni 2019 e 2020 a valere sulle disposizioni della legge regionale 16/2014, dei contributi di cui all'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge regionale 5/2012, dei contributi di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 10/2019, del contributo di cui all' articolo 21 della legge regionale 4/2018, del contributo di cui all' articolo 6, commi da 38 a 41, della legge regionale 27/2014, del contributo di cui all' articolo 11, comma 1, della legge regionale 12/2017, dei contributi di cui all' articolo 6, comma 17, della legge regionale 24/2019, dei contributi di cui agli articoli 26, 30, 33, comma 2, e 34 della legge regionale 23/2015, dei contributi di cui all'articolo 13, del contributo di cui all' articolo 7, comma 8, della legge regionale 13/2019 e dei contributi di cui agli articoli 11, 13, 18 limitatamente all'organizzazione di manifestazioni sportive, 18 bis e 21 della legge regionale 8/2003, anche laddove le attività oggetto di incentivo siano state o siano modificate nelle modalità, tempi o luoghi di svolgimento, ridotte, spostate o altrimenti riprogrammate, in conseguenza dei provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, in deroga a quanto previsto dai regolamenti attuativi delle medesime leggi regionali e dai relativi avvisi pubblici, non si procede alla verifica del rispetto degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa riferiti alle iniziative e attività svolte nelle annualità 2019 e 2020.
2. Qualora in sede di rendicontazione degli incentivi di cui al comma 1, venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, la quota residua, nella misura massima del 20 per cento dell'incentivo medesimo, è mantenuta in capo al beneficiario a titolo di sovvenzione in relazione al pregiudizio subito in conseguenza dell'emergenza COVID-19. In tal caso, il beneficiario trasmette all'autorità concedente, a titolo di rendicontazione, una relazione sull'utilizzo della quota trattenuta a titolo di sovvenzione.
3. Il comma 2 non si applica agli incentivi di cui all' articolo 30 bis della legge regionale 16/2014 .
4. La sovvenzione di cui al comma 2 è cumulabile con ulteriori sovvenzioni, incentivi, indennizzi, comunque denominati, riconosciuti per le medesime finalità.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 2/2021
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 30, L. R. 13/2021
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 3
 (Proroga delle attività previste per l'anno 2020 e della relativa rendicontazione)
1. Al fine di sostenere il settore delle attività culturali, le attività concernenti gli incentivi stanziati per l'anno 2020 in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 27, comma 4, e 28 della legge regionale 16/2014 , all' articolo 6, comma 27, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), e all'articolo 6, commi da 4 a 6, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), per i quali non siano stati ancora adottati i relativi provvedimenti di concessione, potranno essere realizzate entro il termine del 30 giugno 2021.
2. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi di cui al comma 1, è prorogato al 30 ottobre 2021.
Art. 4
  (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 16/2014)
1.
Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 16/2014 le parole: << , diverse da quelle di cui al comma 2 dell'articolo 10, >> sono soppresse.

2. Le domande per la concessione degli incentivi di cui all' articolo 17, comma 1, della legge regionale 16/2014 , i cui criteri e modalità sono disciplinati dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 191 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell' articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), possono essere presentate anche dai soggetti proprietari di sale teatrali oggetto di convenzione con l'Ente Teatrale Regionale del Friuli Venezia Giulia (ERT FVG), per la gestione delle relative strutture e la programmazione di rassegne e spettacoli, e dagli enti locali associati all'Ente Teatrale Regionale del Friuli Venezia Giulia (ERT FVG).
3. In via transitoria e per il solo anno 2020, il termine di presentazione delle domande di cui al comma 2 è di trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
  (Inserimento dell'articolo 26 ter nella legge regionale 16/2014)
1.
Dopo l' articolo 26 bis della legge regionale 16/2014 , è inserito, nel capo IV del titolo III, il seguente:
<<Art. 26 ter
 (Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste)
1. La Regione promuove l'attività di conservazione e valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, riconoscendo la funzione dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) di Trieste e il rilevante interesse pubblico.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene, oltre agli interventi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), anche l'attività istituzionale e di interesse pubblico dell'IRCI, mediante specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale.>>.

Art. 6
 (Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste. Abrogazioni e disposizione transitoria)
1.
Sono abrogati:

a) i commi da 38 a 40 dell' articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015);
c) i commi 7 e 8 dell' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018).
2. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi la normativa regionale previgente, salva la possibilità di erogare l’incentivo, su richiesta del beneficiario, in un’unica soluzione anticipata.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 2, L. R. 15/2020
Art. 7
  (Inserimento dell'articolo 32 ante nella legge regionale 16/2014)
1.
Prima dell' articolo 32 della legge regionale 16/2014 , nel capo I del titolo IV, è inserito il seguente:
<<Art. 32 ante
 (Integrazioni nei procedimenti in materia di cultura)
1. La mancata allegazione del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della procura costituisce elemento integrabile in ogni fase del procedimento attuativo delle disposizioni della presente legge o di altre disposizioni legislative regionali in materia di cultura.>>.

Art. 8
 (Sostegno a soggetti beneficiari di incentivi annuali a progetti o programmi triennali nel settore delle attività culturali)
1. Al fine di sostenere i soggetti beneficiari di incentivi annuali a progetti o programmi triennali di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 16/2014 e in considerazione della sospensione di manifestazioni, iniziative ed eventi di natura culturale disposta con provvedimenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto previsto dai regolamenti attuativi delle medesime norme della legge regionale 16/2014, non si procede, né in sede di valutazione delle domande di incentivo per le annualità 2021 e 2022 né ad altri fini alla verifica del rispetto degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa riferiti alle iniziative e attività svolte nelle annualità 2020 e 2021, nonché alla verifica del mantenimento nelle annualità 2020, 2021 e 2022 dei requisiti per l’ammissione ai finanziamenti triennali.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli incentivi di cui all' articolo 30 bis della legge regionale 16/2014 .
3. I termini per la presentazione delle domande per la concessione degli incentivi di cui al comma 1, stabiliti in via perentoria dai regolamenti attuativi delle norme della legge regionale 16/2014 citate al medesimo comma 1, possono essere prorogati con deliberazione di Giunta regionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 5, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 12, lettera a), L. R. 16/2021
3Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 12, lettera b), L. R. 16/2021
4Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 12, lettera c), L. R. 16/2021
Art. 8 bis
 (Proroga del termine di restituzione delle anticipazioni di cassa degli incentivi statali, concesse nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 16/2014)
1. Al fine di sostenere i soggetti beneficiari delle anticipazioni di cassa degli incentivi statali disciplinate dall' articolo 16 della legge regionale 16/2014 , e in considerazione della sospensione di manifestazioni, iniziative ed eventi di natura culturale disposta con provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine di rimborso all'Amministrazione regionale delle somme anticipate nell'anno 2020 può essere prorogato, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell' articolo 16 della legge regionale 16/2014 e dal regolamento attuativo delle medesime norme, fino al 30 agosto 2021.
2. L'istanza motivata di proroga del termine di rimborso, anche solo parziale, delle somme di cui al comma 1, è presentata antecedentemente alla scadenza del 30 novembre 2020 e la proroga è concessa dal Servizio competente in materia di attività culturali. Qualora le risorse stanziate a tal fine fossero insufficienti a soddisfare tutte le istanze di proroga pervenute, le medesime vengono soddisfatte parzialmente e in maniera proporzionale rispetto all'entità delle restituzioni per cui è richiesta la proroga, fino a concorrenza delle risorse medesime.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 4, L. R. 22/2020
Art. 9
 (Importi minimi delle erogazioni liberali per l'Art bonus FVG per gli anni 2020 e 2021)
1. Al fine di contenere gli effetti causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'ambito del settore culturale e supportare la promozione e l'organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale, per accedere ai contributi nella forma di credito d'imposta di cui all'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), e al relativo regolamento di attuazione, la misura del finanziamento dei progetti per gli anni 2020, 2021 e 2022, è stabilita nei seguenti importi minimi:
a) 2.000 euro per le micro imprese e per le persone fisiche;
b) 3.000 euro per le piccole imprese;
c) 5.000 euro per le medie e grandi imprese e per le fondazioni.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 7, comma 3, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 16/2021
Art. 10
 (Inserimento del progetto "I favolosi ONU 17" nell'Elenco dei progetti candidabili a finanziamento sull'Art bonus FVG)
1.
Al fine di promuovere e rafforzare la valorizzazione del settore turistico-culturale nel Friuli Venezia Giulia, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), il progetto denominato " I favolosi ONU 17 " è inserito nell'Elenco dei progetti d'intervento finanziabili di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196 (Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)), previa presentazione del progetto alla Direzione centrale competente in materia di cultura, con le modalità definite dal decreto medesimo.

2. Il promotore del progetto di cui al comma 1 è automaticamente inserito nell'Elenco dei promotori accreditati, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 196/2019.
Art. 11
  (Conferma contributi legge regionale 11/2013)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare gli incentivi concessi a valere sull'Avviso pubblico per la realizzazione di progetti educativi e didattici finalizzati ad ampliare la conoscenza e a favorire la riflessione sui fatti storici della prima guerra mondiale, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e dell'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 2495 del 14 dicembre 2017.
2. Il termine per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi di cui al comma 1 è prorogato al 31 gennaio 2021.
Art. 12
  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 23/2019)
1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << Le spese sostenute con >> sono sostituite dalle seguenti: << L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare >>;

b)
dopo le parole << n. 436 >> sono inserite le seguenti: << , e le relative spese sostenute >>.

Art. 13
 (Finanziamento ai musei di interesse regionale)
1. Nelle more della pubblicazione del primo elenco aggiornato dei musei e delle reti museali a rilevanza regionale, previsto dall' articolo 8, comma 5, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:
a) un contributo di 50.000 euro all'Arcidiocesi di Udine per il sostegno delle attività del Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo;
b) un contributo di 60.000 euro alla Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani" per il sostegno delle attività del Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani";
c) un contributo di 40.000 euro alla Comunità ebraica di Trieste per il sostegno delle attività del Museo della Comunità ebraica di Trieste "Carlo e Vera Wagner";
d) un contributo di 80.000 euro al Comune di Pordenone per il sostegno delle attività del Museo Civico di Storia Naturale di Pordenone;
e) un contributo di 100.000 euro al Comune di Pordenone per il sostegno delle attività del Museo Civico d'Arte di Pordenone;
f) un contributo di 215.000 euro al Comune di Trieste per il sostegno delle attività dei Musei Storico-Artistici di Trieste;
g) un contributo di 145.000 euro al Comune di Trieste per il sostegno delle attività dei Musei Scientifici di Trieste;
h) un contributo di 100.000 euro al Comune di Udine per il sostegno delle attività del Museo Friulano di Storia Naturale;
i) un contributo di 160.000 euro al Comune di Udine per il sostegno delle attività dei Civici Musei di Udine.
2. I soggetti di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate nell'anno in corso e di un prospetto delle relative spese.
3. Con il decreto di concessione, da emanare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al comma 2, è erogato un acconto nella misura dell'80 per cento del contributo concesso; l'erogazione della rimanente quota del contributo è effettuata a seguito dell'approvazione del rendiconto presentato ai sensi del comma 4; il procedimento di verifica del rendiconto si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.
4. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta, entro il termine perentorio fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso.
5. Sono ammissibili le spese che risultano pertinenti allo svolgimento delle attività dei Musei, che sono generate nel periodo di quindici mesi a decorrere dall'1 gennaio dell'esercizio in corso e che sono sostenute per:
a) la conservazione e il restauro delle collezioni e delle raccolte;
b) lavori di catalogazione e di ordinamento;
c) l'organizzazione e l'allestimento di mostre scientifiche e divulgative;
d) l'attuazione di iniziative culturali e didattiche;
e) la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull'attività del museo;
f) il noleggio o la locazione finanziaria di beni strumentali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi;
g) l'ordinaria manutenzione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche delle sedi espositive;
h) il pagamento delle forniture di energia elettrica, gas e acqua e per il pagamento dei servizi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi espositive;
i) il pagamento dei premi di assicurazione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive;
j) l'impiego di nuove tecnologie digitali e l'installazione di sistemi wi-fi per migliorare la fruizione.
6. Gli enti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono utilizzare i contributi loro concessi per gli oneri relativi alla retribuzione del personale del museo, nel limite massimo del 70 per cento dei contributi medesimi.
Art. 14
  (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 23/2015)
1. All' articolo 30 della legge regionale 23/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Le biblioteche riconosciute di interesse regionale vengono sottoposte a revisione periodica. All'esito di tale revisione, con deliberazione della Giunta regionale, vengono disposte le conferme ovvero le revoche dei provvedimenti di riconoscimento la cui efficacia decorre dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della relativa deliberazione.>>;

b)
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << A tal fine, gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale presentano annualmente apposita domanda. È inammissibile la domanda di finanziamento presentata dall'ente gestore di una biblioteca nei confronti della quale è stata disposta la revoca del provvedimento di riconoscimento, per l'anno di efficacia della revoca medesima. >>.

Art. 15
  (Inserimento dell'articolo 30 bis nella legge regionale 23/2015)
1.
Dopo l' articolo 30 della legge regionale 23/2015 è inserito il seguente:
<<Art. 30 bis
 (Modifiche dell'assetto organizzativo dei Sistemi bibliotecari e delle biblioteche di interesse regionale)
1. I finanziamenti annui concessi a favore dei Sistemi bibliotecari e delle biblioteche d'interesse regionale, ai sensi degli articoli 26 e 30, sono fatti salvi anche nel caso di modifiche dell'assetto organizzativo dei soggetti beneficiari, a condizione che dette modifiche non facciano venire meno i requisiti individuati rispettivamente dall'articolo 2 e dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 236 (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 23/2016 ).
2. Tutte le modifiche dell'assetto dei Sistemi bibliotecari e delle biblioteche d'interesse regionale sono previamente comunicate al Servizio competente in materia di beni culturali.
3. II Servizio competente in materia di beni culturali provvede, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a raccogliere gli elementi necessari per la verifica della permanenza dei requisiti individuati rispettivamente dall'articolo 2 e dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Regione 236/2016, mediante l'acquisizione dei relativi dati aggiornati forniti dalle stesse biblioteche interessate.
4. Sulle risultanze dell'istruttoria svolta dal Servizio competente in materia di beni culturali viene acquisito il parere della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32.
5. A conclusione dell'istruttoria, con deliberazione della Giunta regionale adottata entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, viene approvato l'Elenco aggiornato dei Sistemi bibliotecari ovvero viene disposta la conferma o la revoca del provvedimento di riconoscimento e viene approvato l'Elenco aggiornato delle biblioteche riconosciute di interesse regionale.
6. Qualora per effetto delle modifiche dell'assetto, un Sistema bibliotecario o una biblioteca d'interesse regionale non risulti più in possesso dei requisiti individuati rispettivamente dall'articolo 2 e dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Regione 236/2016, il Servizio competente in materia di beni culturali, entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, provvede alla rideterminazione del finanziamento annuo concesso in misura proporzionale alla parte dell'anno in cui il beneficiario era in possesso dei predetti requisiti.>>.

Art. 16
 (Finanziamento alle biblioteche)
2. Al fine di salvaguardare il primario interesse dell'utenza alla fruizione del servizio culturale reso dalle biblioteche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti gestori delle biblioteche centro sistema dei sistemi bibliotecari costituiti ai sensi della predetta legge regionale 23/2015 che si impegnano a espletare funzioni centralizzate e di coordinamento generale anche a favore delle biblioteche che non si sono aggregate in alcuno dei sistemi suddetti, un contributo straordinario a titolo di concorso nelle spese a tal fine sostenute nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 3 e il 31 dicembre dell'esercizio in corso.
3. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 2 gli enti gestori delle biblioteche centro sistema presentano al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo corredata di un accordo, sottoscritto da ciascuna delle biblioteche interessate, recante l'indicazione delle funzioni centralizzate e di coordinamento generale che verranno svolte e della spesa prevista per lo svolgimento di tali funzioni.
4. Le risorse disponibili per la concessione dei contributi di cui al comma 2 vengono ripartite tra gli enti gestori delle biblioteche centro sistema che hanno presentato domanda in misura proporzionale al numero di biblioteche a favore delle quali ciascuna biblioteca centro sistema svolgerà funzioni centralizzate e di coordinamento generale.
5. I contributi sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa prevista entro il limite massimo di 2.000 euro per ciascuna delle biblioteche a favore delle quali verranno espletate le funzioni centralizzate e di coordinamento generale.
Art. 17
 (Utilizzo di risorse finanziarie per iniziative di promozione dell'attività sportiva)
1. Le iniziative di promozione dell'attività sportiva nella scuola, attuate ai sensi dell' articolo 27 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), possono essere realizzate, anche con strumenti di formazione a distanza o attraverso piattaforme didattiche, dal Comitato regionale del CONI nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2019.
Art. 18
 (Erogazione in via anticipata e conferma di contributi in materia di sport)
1. In deroga alle disposizioni del capo V del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2019, n. 1496, gli incentivi per le attrezzature sportive mobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del bando medesimo sono impegnati e contestualmente liquidati per un importo pari al 100 per cento del contributo concesso.
2. In deroga all' articolo 56, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), limitatamente ai contributi erogati in attuazione del comma 1, l'Amministrazione regionale rinuncia al recupero dei diritti di credito di importo non superiore al 10 per cento del contributo concesso.
3. In deroga alle disposizioni del bando di cui al comma 1, ai beneficiari degli incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e automezzi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del bando medesimo, è data facoltà di chiedere la rimodulazione della spesa ammessa riducendone l'importo sino a concorrenza del contributo concesso e senza onere di compartecipazione, anche attraverso la variazione dell'intervento oggetto di contributo, ferma restando la destinazione a spesa di investimento. Con il decreto di conferma del contributo sono definiti la nuova spesa ammessa e i termini di rendicontazione.
Art. 19
 (Rimodulazione della spesa ammessa in materia di contributi per manutenzioni straordinarie di impianti sportivi)
1. In deroga alle disposizioni del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2019, n. 1389, è data facoltà ai beneficiari di chiedere la rimodulazione della spesa ammessa escludendo la realizzazione di alcune lavorazioni previste in domanda o riducendone l'importo sino a concorrenza dell'importo del contributo concesso e senza onere di compartecipazione in misura percentuale fissa sulla spesa ammessa.
2. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di cui al comma 5, lettera a), all'intervento derivante dalla rimodulazione devono essere attribuibili i medesimi punti attribuiti all'intervento oggetto della domanda di contributo presentata ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta 1389/2019.
3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, all'intervento rimodulato possono non essere attribuibili i medesimi punti riferiti all'intervento oggetto della domanda di contributo solo qualora gli interventi, anche parzialmente diversi, siano funzionali alla fruibilità dell'impianto sportivo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli assegnatari per i quali sia in corso il procedimento di concessione del contributo in applicazione del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 1389/2019. Il contributo massimo assegnabile è equiparato al contributo concesso.
5. In attuazione dei commi da 1 a 4, la Giunta regionale, con una o più deliberazioni, definisce:
a) modalità e termini di presentazione delle domande;
b) documentazione da allegare alle domande;
c) disciplina dei termini procedimentali;
d) modalità di erogazione degli incentivi, con facoltà di prevedere l'applicazione dell' articolo 2 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19);
e) gli interventi ammissibili, ai sensi del comma 3.
Art. 20
 (Vincolo di destinazione impianti sportivi)
1. In deroga all' articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 e all'articolo 25 del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2019 n. 1389, in ragione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine per il mantenimento del vincolo di destinazione è ridotto a quattro anni decorrenti dal termine di conclusione dei lavori.
Art. 21
 (Anticipo del contributo agli enti di promozione sportiva)
1. Al fine di sostenere le attività degli enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale, nelle more della scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo per l'anno 2020 di cui all' articolo 13 della legge regionale 8/2003 , come prorogato dall' articolo 1 della legge regionale 5/2020 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ed erogare agli enti che hanno presentato domanda di contributo entro il 28 febbraio 2020, un importo pari al 50 per cento del contributo concesso nell'anno 2019.
Art. 22
 (Annullamento e riprogrammazione di manifestazioni sportive)
1. Al fine di sostenere il settore dello sport, i contributi concessi negli anni 2019 e 2020, a valere sugli articoli 11 e 18 limitatamente all'organizzazione di manifestazioni sportive, della legge regionale 8/2003 , sono confermati in capo ai beneficiari anche laddove le manifestazioni oggetto di contributo siano state o saranno annullate in conseguenza dei provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e successivamente riprogrammate, previa comunicazione al Servizio competente in materia di sport entro il 31 dicembre 2020.
2. I beneficiari dei contributi concessi per l'anno 2019 di cui all' articolo 11 della legge regionale 8/2003 hanno l'obbligo di realizzare la manifestazione di cui al comma 1 anche successivamente al 30 aprile 2020 ed entro il termine del 30 aprile 2021. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione è prorogato al 30 giugno 2021.
3. I beneficiari dei contributi concessi per l’anno 2020 di cui all’ articolo 11 della legge regionale 8/2003 hanno l’obbligo di realizzare la manifestazione di cui al comma 1 anche successivamente al 30 aprile 2021 ed entro il termine del 31 dicembre 2022. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione è prorogato al 28 febbraio 2023.
4. I beneficiari dei contributi concessi per l'anno 2020 di cui all'articolo 18, limitatamente all'organizzazione di manifestazioni sportive, della legge regionale 8/2003 hanno l'obbligo di realizzare la manifestazione di cui al comma 1 anche successivamente al 30 dicembre 2020 ed entro il termine del 31 maggio 2022. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione è prorogato al 31 luglio 2022.
4 bis. Nei casi previsti dal comma 1, anche in deroga alle previsioni sull'ammissibilità delle spese e ai limiti previsti per le medesime dalle discipline di settore, sono altresì ammissibili a rendicontazione le spese direttamente riferibili all'iniziativa, nonché le spese generali di funzionamento, comunque denominate, nel limite del 70 per cento dell'incentivo concesso, ivi comprese quelle relative a interessi passivi per anticipazioni o fidi e quelle relative a beni e servizi acquistati, noleggiati o presi in locazione, anche finanziaria, per rispettare le prescrizioni di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19, le quali sono ammissibili anche qualora la documentazione giustificativa delle spese non è intestata al beneficiario dell'incentivo, ma le spese risultano effettivamente sostenute da esso. Sono fatte salve le disposizioni di settore qualora più favorevoli.
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 6, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4Parole sostituite al comma 3 da art. 118, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 23
  (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 8/2003)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 8/2003 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. La mancata allegazione del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della procura costituisce elemento integrabile in ogni fase del procedimento attuativo delle disposizioni della presente legge o di altre disposizioni legislative regionali in materia di sport.>>.

Art. 24
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui agli articoli 27, comma 4, e 28 della legge regionale 16/2014 , all' articolo 6, comma 27, della legge regionale 24/2019 e all'articolo 6, commi da 4 a 6, della legge regionale 14/2018 , come modificati dall'articolo 3, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020 - 2022.
2. Per le finalità di cui all' articolo 17, comma 1, della legge regionale 16/2014 , come modificato dall'articolo 4, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020 - 2022.
3. Per le finalità di cui all' articolo 26 ter, comma 2, della legge regionale 16/2014 , come inserito dall'articolo 5, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
4. Per le finalità di cui all'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 13/2019 , come modificato dall'articolo 9, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020 - 2022.
5. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 1, è autorizzata la spesa di 950.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020 - 2022.
6. Per le finalità di cui all'articolo 16, comma 2, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
7. Per le finalità di cui all' articolo 7 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), è autorizzata l'ulteriore spesa di 108.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante rimodulazione di pari importo, all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020 - 2022.
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo, all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
11. Al fine di provvedere alla reintegrazione del fondo speciale previsto dall' articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è autorizzato lo stanziamento di 108.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 mediante storno, derivante da riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 7 della legge regionale 11/2019 , a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
12. Ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 , è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
13. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 12, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell' articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).
Art. 25
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.