LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 maggio 2020, n. 10

Misure urgenti in materia di cultura e sport.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  20/05/2020
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero

Art. 22
 (Annullamento e riprogrammazione di manifestazioni sportive)
1. Al fine di sostenere il settore dello sport, i contributi concessi negli anni 2019 e 2020, a valere sugli articoli 11 e 18 limitatamente all'organizzazione di manifestazioni sportive, della legge regionale 8/2003 , sono confermati in capo ai beneficiari anche laddove le manifestazioni oggetto di contributo siano state o saranno annullate in conseguenza dei provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e successivamente riprogrammate, previa comunicazione al Servizio competente in materia di sport entro il 31 dicembre 2020.
2. I beneficiari dei contributi concessi per l'anno 2019 di cui all' articolo 11 della legge regionale 8/2003 hanno l'obbligo di realizzare la manifestazione di cui al comma 1 anche successivamente al 30 aprile 2020 ed entro il termine del 30 aprile 2021. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione è prorogato al 30 giugno 2021.
3. I beneficiari dei contributi concessi per l’anno 2020 di cui all’ articolo 11 della legge regionale 8/2003 hanno l’obbligo di realizzare la manifestazione di cui al comma 1 anche successivamente al 30 aprile 2021 ed entro il termine del 31 dicembre 2022. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione è prorogato al 28 febbraio 2023.
4. I beneficiari dei contributi concessi per l'anno 2020 di cui all'articolo 18, limitatamente all'organizzazione di manifestazioni sportive, della legge regionale 8/2003 hanno l'obbligo di realizzare la manifestazione di cui al comma 1 anche successivamente al 30 dicembre 2020 ed entro il termine del 31 maggio 2022. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione è prorogato al 31 luglio 2022.
4 bis. Nei casi previsti dal comma 1, anche in deroga alle previsioni sull'ammissibilità delle spese e ai limiti previsti per le medesime dalle discipline di settore, sono altresì ammissibili a rendicontazione le spese direttamente riferibili all'iniziativa, nonché le spese generali di funzionamento, comunque denominate, nel limite del 70 per cento dell'incentivo concesso, ivi comprese quelle relative a interessi passivi per anticipazioni o fidi e quelle relative a beni e servizi acquistati, noleggiati o presi in locazione, anche finanziaria, per rispettare le prescrizioni di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19, le quali sono ammissibili anche qualora la documentazione giustificativa delle spese non è intestata al beneficiario dell'incentivo, ma le spese risultano effettivamente sostenute da esso. Sono fatte salve le disposizioni di settore qualora più favorevoli.
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 6, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4Parole sostituite al comma 3 da art. 118, comma 1, L. R. 8/2022