LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 maggio 2020, n. 10

Misure urgenti in materia di cultura e sport.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  20/05/2020
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero

Art. 19
 (Rimodulazione della spesa ammessa in materia di contributi per manutenzioni straordinarie di impianti sportivi)
1. In deroga alle disposizioni del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2019, n. 1389, è data facoltà ai beneficiari di chiedere la rimodulazione della spesa ammessa escludendo la realizzazione di alcune lavorazioni previste in domanda o riducendone l'importo sino a concorrenza dell'importo del contributo concesso e senza onere di compartecipazione in misura percentuale fissa sulla spesa ammessa.
2. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di cui al comma 5, lettera a), all'intervento derivante dalla rimodulazione devono essere attribuibili i medesimi punti attribuiti all'intervento oggetto della domanda di contributo presentata ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta 1389/2019.
3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, all'intervento rimodulato possono non essere attribuibili i medesimi punti riferiti all'intervento oggetto della domanda di contributo solo qualora gli interventi, anche parzialmente diversi, siano funzionali alla fruibilità dell'impianto sportivo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli assegnatari per i quali sia in corso il procedimento di concessione del contributo in applicazione del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 1389/2019. Il contributo massimo assegnabile è equiparato al contributo concesso.
5. In attuazione dei commi da 1 a 4, la Giunta regionale, con una o più deliberazioni, definisce:
a) modalità e termini di presentazione delle domande;
b) documentazione da allegare alle domande;
c) disciplina dei termini procedimentali;
d) modalità di erogazione degli incentivi, con facoltà di prevedere l'applicazione dell' articolo 2 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19);
e) gli interventi ammissibili, ai sensi del comma 3.