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TESTO VIGENTE dal 20/02/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/02/2020
Materia:
110.09 - Leggi di semplificazione e di abrogazione generale

Capo II
 Banche dati
Art. 6
 (Modalità e contenuto degli atti e delle comunicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi)
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale provvede, sentito il Comitato, mediante decreto del Direttore generale:
a) all'adozione di modelli standardizzati da utilizzare nell'ambito degli atti e delle procedure amministrative;
b) all'adozione di modelli o format standardizzati da utilizzarsi, da parte dell'Amministrazione regionale e degli enti dipendenti e strumentali della stessa, nella correlata corrispondenza cartacea o informatica, intercorrente con ogni soggetto pubblico o privato.
Art. 7
 (Standardizzazione della documentazione relativa alle procedure contributive o di incentivo)
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale, nell'ambito dei procedimenti contributivi e di incentivo, comunque denominati, provvede, mediante decreto del Direttore generale:
a) all'adozione di un modello standardizzato di raccolta dei dati anagrafici da utilizzare in modo univoco in tutti i procedimenti svolti anche per il tramite di supporto informatico;
b) alla creazione di una banca dati concernente la raccolta di dati anagrafici delle persone fisiche e giuridiche che abbiano presentato domanda contributiva al fine del loro trattamento per la compilazione, in forma automatizzata, del modello standardizzato di cui alla lettera a) da parte del medesimo soggetto su successivi procedimenti contributivi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. (S/342).
Art. 8
 (Portale Unico FVG)
1. È fatto obbligo all'Amministrazione regionale di disporre la realizzazione delle banche dati di cui alla presente legge a mezzo di un portale web unitario definito <<Portale Unico FVG>> avente caratteristiche tecniche tali da garantire una celere e immediata consultazione dello stesso, da parte degli utenti autorizzati, per il tramite di un unico punto di accesso.
2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. (S/342).