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TESTO VIGENTE dal 20/02/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/02/2020
Materia:
110.09 - Leggi di semplificazione e di abrogazione generale

Art. 8
 (Portale Unico FVG)
1. È fatto obbligo all'Amministrazione regionale di disporre la realizzazione delle banche dati di cui alla presente legge a mezzo di un portale web unitario definito <<Portale Unico FVG>> avente caratteristiche tecniche tali da garantire una celere e immediata consultazione dello stesso, da parte degli utenti autorizzati, per il tramite di un unico punto di accesso.
2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. (S/342).