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TESTO VIGENTE dal 20/02/2020

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Data di entrata in vigore:
  20/02/2020
Materia:
110.09 - Leggi di semplificazione e di abrogazione generale

Art. 3
 (Composizione del Comitato)
1. Il Comitato è presieduto dall'Assessore delegato alla definizione e attuazione delle politiche di semplificazione.
2. Fanno parte del Comitato, in qualità di componenti permanenti, i seguenti soggetti:
a) il Direttore generale;
b) il Segretario generale della Giunta regionale;
c) il Ragioniere generale;
d) l'Avvocato della Regione;
e) il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale.
3. Al fine di supportare il Comitato nelle attività volte all'informatizzazione dei processi partecipa alle sedute del Comitato il Presidente o il Direttore generale della società in house Insiel Spa.
4. Fanno parte del Comitato, in qualità di componenti non permanenti, gli altri Direttori centrali dell'Amministrazione regionale.
5. L'Assessore convoca, presiede e dirige il Comitato e dispone dei compiti e funzioni anche delegandoli ai componenti permanenti o non permanenti.
6. L'Assessore può sentire, in relazione alle materie o agli argomenti di cui all'ordine del giorno, gli altri dirigenti dell'Amministrazione regionale o degli enti regionali, ovvero i rappresentanti delle categorie sociali, economiche e sindacali regionali e nazionali, ovvero le società partecipate regionali.
7. Il Comitato si avvale del supporto tecnico e amministrativo della Direzione a cui è preposto l'Assessore delegato alla definizione e attuazione delle politiche di semplificazione.
8. L'Assessore, una volta l'anno, relaziona la Giunta regionale sulle attività programmatiche e sugli obiettivi raggiunti in ambito di semplificazione. La relazione viene trasmessa al Presidente del Consiglio regionale.