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TESTO VIGENTE dal 20/02/2020

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Data di entrata in vigore:
  20/02/2020
Materia:
110.09 - Leggi di semplificazione e di abrogazione generale

Art. 1
 (Comitato permanente alla semplificazione)
1. Presso la Direzione a cui è preposto l'Assessore delegato alla definizione e attuazione delle politiche di semplificazione è instituito il Comitato permanente alla semplificazione, di seguito Comitato, a cui è attribuito il compito di dare attuazione alle misure di semplificazione.
2. Il Comitato esercita i seguenti compiti e funzioni:
a) individua le materie oggetto di semplificazione;
b) adotta criteri e direttive di semplificazione;
c) coordina le attività amministrative volte alla semplificazione nelle varie materie curando la raccolta e la diffusione delle migliori pratiche e degli errori applicativi più diffusi in ambito di sburocratizzazione;
d) monitora l'andamento dei processi di semplificazione;
e) provvede all'adozione di modelli unificati e standardizzati, anche di natura digitale od informatica, che definiscano, esaustivamente, per tipologie di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati;
f) assicura, per tipologie omogenee di procedimento dei diversi settori, o per Direzioni omogenee, i termini di durata del procedimento;
g) vigila sulla semplificazione del linguaggio normativo, nonché sull'applicazione delle regole di tecnica legislativa;
h) impartisce direttive per la creazione di banche dati uniche o condivise per l'Amministrazione regionale;
i) rilascia i pareri di cui all'articolo 2.