LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 aprile 2020, n. 5

Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/04/2020
Materia:
460.00 - MULTISETTORE

Art. 6
 (Deroga alla disciplina del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine)
1. In deroga alla vigente normativa regolamentare del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP) di cui all' articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), al fine di sostenere le persone non autosufficienti e le loro famiglie nelle difficoltà conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 e per l’anno 2021, nonché per l’anno 2022:
a) l'assegno per l'autonomia (APA) è corrisposto anche in assenza di rendicontazione delle spese effettuate
b) i contributi per l'aiuto familiare (CAF), in relazione al venir meno della prestazione da parte degli addetti all'assistenza familiare, sono convertiti in assegno per l'autonomia (APA);
c) le misure di sostegno ai progetti di vita indipendente e ad altre forme di emancipazione e di inserimento sociale sono riconosciute anche in carenza dello svolgimento delle attività previste e indipendentemente dalla rendicontazione.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 18, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.