Art. 83
(Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 11/2015)
1.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 11/2015
sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. Ai fini della realizzazione degli interventi destinati alla riduzione delle piene, gli enti competenti per classe di corso d'acqua dispongono la costituzione di servitù di allagamento sulle aree interessate dall'espansione delle piene, per le quali non si proceda all'espropriazione o all'acquisizione ai sensi del comma 3.
3 ter. I provvedimenti di costituzione delle servitù di cui al comma 3 bis sono trascritti ai sensi della normativa vigente in materia.
3 quater. Ai proprietari delle aree assoggettate alla costituzione delle servitù di cui al comma 3 bis è corrisposta unicamente un'indennità determinata in misura non superiore a due terzi dell'indennità di espropriazione calcolata in base alla normativa vigente in materia.
3 quinquies. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di calcolo dell'indennità di cui al comma 3 quater tenuto conto anche della frequenza, della durata e dei volumi d'acqua dell'allagamento.
2.
Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies e 3 sexies, della
legge regionale 11/2015
, come inseriti dal comma 1, si applicano anche agli interventi sulla rete idrografica relativi ai corsi d'acqua, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 87
(Sospensione dei termini fissati ai sensi dell'articolo 4, comma 32, della legge regionale 45/2017)
1.
I termini relativi agli adempimenti posti a carico dei richiedenti ai sensi del regolamento per la concessione dei contributi di cui all'
articolo 4, comma 32, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45
(Legge di stabilità 2018), per la rottamazione di veicoli a benzina euro 0 o euro 1 o di veicoli a gasolio euro 0, euro 1, euro 2 o euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria emanato con
decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 81
, sono sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Qualora il decorso di tali termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di tale periodo.
Art. 89
(Conferma del contributo per la realizzazione di un centro di riuso)
1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Gemona del Friuli, ai sensi dell'
articolo 4, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20
(Assestamento del bilancio 2015), con il decreto n. 3651/AMB del 28 novembre 2017, anche per l'acquisto di un immobile da destinare alla realizzazione e all'allestimento del centro di riuso finanziato.
2. L'immobile di cui al comma 1 può essere ubicato anche nel territorio di un Comune limitrofo, purché questi aderisca all'iniziativa mediante la stipula di una convenzione con il Comune di Gemona del Friuli.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il Comune di Gemona del Friuli, entro il 31 dicembre 2023, trasmette alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, un'istanza di conferma del contributo corredata della relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico, comprensivo delle spese di allestimento e del cronoprogramma delle attività, nonché di copia dell'eventuale convenzione stipulata ai sensi del comma 2.
4. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dei lavori, nonché i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 47, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 24, L. R. 13/2021
3Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 4, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.