Art. 11
(Reggenza temporanea delle sedi di segreteria)
1. Fino alla riforma dell'ordinamento dei segretari comunali del Friuli Venezia Giulia e, comunque, non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, al fine di fare fronte alla grave e cronica carenza di segretari comunali iscritti alla sezione regionale dell'albo, anche in relazione alla imprescindibile operatività di tutti gli enti locali della Regione nella fase successiva al superamento dell'emergenza epidemiologica, l'individuazione dei soggetti cui attribuire il ruolo di segretari comunali nelle sedi di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti avviene anche secondo le disposizioni contenute nei commi successivi.
3.
Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco di cui al comma 2 i dipendenti di ruolo degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica di segretario comunale di cui all'
articolo 13, comma 13, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24
(Legge finanziaria 2010).
4.
I sindaci dei Comuni di cui al comma 1, dopo aver esperito senza successo la procedura di pubblicizzazione della sede di segreteria vacante prevista dalle norme vigenti e qualora non procedano ai sensi dell'
articolo 13 della legge regionale 24/2009
, avanzano apposita richiesta all'Ufficio unico e individuano il soggetto cui conferire l'incarico di reggenza temporanea, scegliendolo nell'ambito di una terna di nominativi predisposta dall'Ufficio unico sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute dagli iscritti ovvero, in mancanza, della vicinanza del luogo di residenza dichiarato dagli stessi rispetto alla sede di conferimento dell'incarico.
5. La mancata accettazione della sede da parte degli iscritti all'Elenco implica la decadenza dallo stesso.
6.
Il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 implica la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato regolato, per la parte giuridica ed economica, secondo la disciplina dettata dai contratti collettivi dei segretari comunali e provinciali. La spesa relativa è esclusa dal limite per il lavoro flessibile di cui all'
articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122
, e successive modifiche e integrazioni, ma rileva per il limite della spesa complessiva di personale di cui all'
articolo 22 della legge regionale 18/2015
.
7. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti di ruolo a tempo indeterminato degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale sono collocati in aspettativa senza assegni, subordinatamente a nulla osta da parte dell'ente di provenienza.
8. Con regolamento sono disciplinati gli aspetti relativi all'iscrizione, alla tenuta dell'Elenco di cui al comma 2, alla determinazione dei criteri di priorità per l'individuazione delle terne e alle procedure di richiesta e assegnazione.
Note:
1Dichiarata, con Sentenza della Corte Costituzionale n. 167 del 23 giugno 2021, depositata il 23 luglio 2021 (pubblicata in G.U. 1a Serie speciale n. 30 del 28 luglio 2021), l'illegittimità costituzionale dei commi da 1 a 4 e, in via consequenziale, dei commi da 5 a 8 del presente articolo.